Nuove norme sulla pesca sportiva: la Guardia costiera di Alassio incontra i pescatori

Alassio. Nei giorni scorsi presso la sala riunioni dell’ufficio circondariale marittimo di Alassio, il Comandante del porto, Tenente di Vascello Elisabetta Pierami, ha tenuto un incontro con i pescatori sportivi/ricreativi insieme a enti, comuni e associazioni, sulla disciplina della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Durante l’incontro si è discusso sulla normativa nazionale ed internazionale ponendo particolare attenzione alla novità introdotta con il decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali relativo al censimento della pesca sportiva e ricreativa in mare.

In particolare, a partire dal 1° maggio di quest’anno chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare deve comunicare l’esercizio dell’attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Durante l’incontro sono stati mostrati i passaggi necessari per effettuare la comunicazione che ha validità triennale e può essere effettuata dall’interessato in uno dei seguenti modi: on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it; tramite le associazioni di settore; presso l’Autorità Marittima.

Al fine di offrire un aiuto all’utenza è possibile scaricare il modello di comunicazione sul sito www.alassio.guardiacostiera.it nella voce “Bacheca” oppure richiederlo direttamente presso l’Unità Organizzativa Pesca dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio al seguente numero telefonico 0182.640861.

“Al fine di evitare inutili attese per l’utenza, l’ufficio ha individuato la giornata del sabato (dalle 9 alle 11) per l’espletamento della pratica, tuttavia è possibile presentare la comunicazione anche negli altri giorni. Inoltre è possibile consegnare la comunicazione anche fuori dall’orario d’ufficio previo appuntamento da richiedere chiamando il nostro numero 0182/640861” precisa il Comandante Pierami.

L’attestazione di avvenuta iscrizione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l’attestazione deve sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la comunicazione ovvero presentare all’Autorità che ha effettuato il controllo l’attestazione della comunicazione già effettuata, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.

“Scopo di questo importante appuntamento informativo a favore dell’utenza, è affiancare all’attività di polizia una parallela azione di divulgazione della normativa tale da soddisfare le aspettative manifestate in tal senso e rendere possibile un proficuo confronto sulle tematiche, al fine di tutelare così l’utente del mare nonché la risorsa ittica nel suo complesso” commenta il Comandante Pierami.

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