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Albenga, in municipio è possibile firmare per la legge contro la propaganda fascista e nazista

C'è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare

legge contro propaganda fascista nazista Albenga

Albenga. Anche ad Albenga è possibile aderire alla raccolta firme per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista.

L’amministrazione comunale di Albenga ha già aderito all’iniziativa ed invita i cittadini a recarsi presso la segreteria generale del Comune munita di documento di identità valido per firmare la proposta di legge.

Il comitato promotore, presieduto dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato il 19 ottobre 2020 in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Servono 50 mila firme per portare la legge in Parlamento, per questo è importante che tutti partecipino alla raccolta firma rivolgendosi presso l’ufficio della segreteria generale sito al secondo piano del palazzo comunale di Albenga in piazza San Michele. C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare. Tutte le informazioni sul sito www.anagrafeantifascista.it o scrivendo all’indirizzo mail info@anagrafeantifascista.it.

legge contro propaganda fascista nazista Albenga

Questo il testo della proposta

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su (GU n.260 del 20-10-2020)

Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio.

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