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L’estensione del Green Pass nell’ambito del lavoro privato

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Generico settembre 2021

Dopo il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021), il Governo ha emanato un altro provvedimento, il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 che ha previsto l’estensione dell’obbligo del Gren Pass in ambito scolastico, nel settore della formazione superiore e nell’ambito socio sanitario-assistenziale. 

In questi giorni è stato emanato altro Decreto Legge che estende l’obbligo di possedere il GreenPass nell’ambito lavorativo pubblico ed in quello privato. 

PERIODO DI VALIDITA’. Il nuovo DL si applicherà dal 15/10 pv. sino al 31/12 pv., data originariamente indicata come termine dello stato di emergenza. E’ evidente che saranno possibili ulteriori proroghe in caso di necessità.

DESTINATARI DELLA NORMA. L’art 9 septies si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” ed “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” negli ambiti lavorativi precitati. La scelta legislativa dell’Esecutvo  è stata quella di evitare un’elencazione dei soggetti destinatari dell’obbligo che è rivolto a chi operi nel settore privato come lavoratore subordinato, come lavoratore dipendente da imprese che eroghino servizi in regime di appalto, come lavoratore autonomo (collaboratore, consulente, fornitore, ecc), come lavoratore interinale, come stagista/tirocinante, come formatore, come volontario. 

CONTENUTO DELL’OBBLIGO. I soggetti sopra elencati sono obbligati – qualora intendano accedere ai luoghi in cui l’attività è svoltaa possedere ed a esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.

CONTROLLI. L’obbligo di controllare il possesso e la validità delle certificazioni verdi di chiunque acceda ai luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa, risulta essere previsto in capo al datore di lavoro. Per coloro che svolgono “… a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” i controlli saranno realizzati anche dai rispettivi datori di lavoro (impresa appaltatrice, agenzia di somministrazione lavoro, ente di formazione, associazioni di volontariato, ecc.).

PROCEDURE DI CONTROLLO. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (15/10 pv), i soggetti deputati alle verifiche dovranno: a) individuare le modalità operative di esecuzione dei controlli – anche “a campione” – che dovranno essere eseguiti prima dell’accesso ai luoghi di lavoro; b) nominare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in capo ai Lavoratori. 

Il DL prevede che le procedure di controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall’art 9 comma 10 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 e dal DPCM del 17/6/21 (contenente, all’art 13, la previsione di utilizzo dell’app Verifica C19), tuttavia non si esclude una possibile e futura previsione di utilizzo di una piattaforma informatica simile (o anche la medesima) creata per il controllo dei green pass nelle scuole. A differenza dell’app Verifica C19, la piattaforma informatica potrebbe essere uno strumento più efficace per la realizzazione del controllo su grandi numeri di soggetti.

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS. I lavoratori soggetti all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, qualora comunichino di esserne sprovvisti o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa. La norma specifica come tale tipo di sospensione non possa essere considerata una sanzione disciplinare nonostante la stessa produca il venir meno dell’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione ed ogni altro compenso, o emolumento, comunque denominato. Ad escludere ogni dubbio sulla natura (non disciplinare) del provvedimento di sospensione è la previsione dell’esistenza del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro per il lavoratore sospeso. Pare appena il caso di ribadire come, in aggiunta alla citata sospensione, il datore di lavoro non possa dar corso ad altri provvedimenti in ambito disciplinare. L’eventuale sospensione dovrà essere comunicata immediatamente al solo lavoratore interessato e la stessa produrrà effetti sino a che lo stesso non presenti la certificazione verde COVID-19 ovvero sia terminato lo stato di emergenza. 

I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS NELLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. La norma relativa alle conseguenze per i lavoratori sprovvisti di green pass contiene una previsione specifica per le imprese con meno di 15 dipendenti. In questo caso si può affermare, senza timore di smentita, come la previsione non brilli per chiarezza ed, anzi, risulti contraddittoria. I lavoratori impiegati in imprese con più di 15 dipendenti – sprovvisti o temporaneamente privi della certificazione al momento dell’accesso al lavoro – debbono essere immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, mentre per i lavoratori impiegati in imprese di dimensioni minori le conseguenze parrebbero essere differenti:

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro pu˜ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in esame non sembrerebbe prevista un’immediata sospensione del lavoratore (“dopo il quinto giorno di mancata presentazione”), né, per il datore, un obbligo in tal senso (“il datore di lavoro pu˜ sospendere il lavoratore …”). 

SANZIONI. Il Decreto prevede sanzioni sia per le inosservanze del datore che per quelle del lavoratore. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per i lavoratori sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro nel caso in cui gli stessi siano sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza il green pass. Ai medesimi lavoratori potranno essere comminate – in aggiunta – le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, qualora gli stessi siano lavoratori subordinati, ovvero le sanzioni disciplinari eventualmente previste dagli ordini professionali o dalle Autorità di controllo per i lavoratori iscritti ad albi, per gli autonomi e per le altre categorie.

Vista la complessità e la delicatezza della materia non si esclude che il Governo intervenga nuovamente emanando un regolamento ad hoc che disciplini nel dettaglio tutte le procedure previste dal decreto.

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