Noli. Si è arrivati ad una decisione definitiva dopo i fatti post Nolese-Veloce di qualche settimana fa. La Corte d’Appello ha tolto la squalifica del “Mazzucco” sostituendo la sanzione con un turno da disputare a porte chiuse nell’impianto nolese. Questo perché, come si legge dal dispositivo, il comportamento antisportivo dei tifosi è stato valutato come una reazione all’esultanza dei granata in occasione del gol di Bruzzone.
Il comunicato:
“Deve ritenersi provato, da un lato, che i sostenitori della società NOLESE abbiano tenuto una condotta violativa delle norme del C.G.S, con particolare riferimento al lancio di oggetti, seppur non contundenti, ed alle minacce rivolte ai tesserati della VELOCE e, d’altro canto, che la causa del comportamento suddetto sia da rinvenirsi nell’esultanza posta in essere dai calciatori della squadra ospite, uno dei quali è stato sanzionato dall’arbitro per comportamento antisportivo.
È lo stesso direttore di gara, infatti, ad aver evidenziato che il lancio di oggetti sia incominciato “a seguito dell’esultanza sotto la tribuna” posta in essere da parte dei giocatori ospiti ed è stato, parimenti, lo stesso arbitro ad ammonire l’autore del gol per “mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del gioco”.
Oltre a questo, va evidenziato come il predetto lancio di oggetti abbia riguardato materiale “non contundente” e che solo un tesserato della Veloce sia rimasto attinto, senza peraltro aver patito lesioni refertate, bensì una lieve dolorabilità. I dirigenti della Nolese, infine, si sono attivati efficacemente per restituire la situazione alla normalità e consentire, dunque, la regolare prosecuzione della gara che, infatti, si è conclusa senza ulteriori criticità.
In conclusione, se il comportamento dei sostenitori della Nolese è senz’altro da censurare e meritevole di sanzione, sia per le minacce sia per il lancio di oggetti, nonché per aver causato una temporanea sospensione della gara, sussistono d’altra parte elementi alla stregua dei quali poter attenuate la sanzione inflitta dal Primo Giudice, e cioè la squalifica del campo per una gara.
Al contrario, appare congrua la meno afflittiva sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, con diffida per l’applicazione di più grave sanzione ove tali comportamenti dovessero essere ripetuti”.