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CoReCom adotta la “Nuova carta dei diritti della Bambina” per le pari opportunità e la tutela dei diritti delle bambine nel mondo

Genitore bambino generica

Liguria. Nuove tutele in Liguria per i minori anche nella comunicazione: il CoReCom Liguria ha adottato la “Nuova carta dei diritti della Bambina”, approvata il 30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti Europee della International Federation of Business and Professional Women (BPW International) tenutosi durante la Conferenza europea di Zurigo, che rivede e integra la versione originale del 1997.

Ispirata alla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” enuncia principi volti alla promozione della parità sostanziale tra i sessi mediante il superamento degli stereotipi di genere fin dalla più tenera età, valorizzando le differenze tra bambine e bambini attraverso un percorso di sviluppo educativo e culturale che li renda consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nel rispetto reciproco.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria contribuirà alla diffusione della conoscenza di questo documento fondamentale per l’affermazione delle pari opportunità, in armonia con le funzioni che a questa istituzione di garanzia sono attribuite dalla legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (“Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria”) e dalla legge regionale 10 novembre 2009, n. 52 (“Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”)”.

La Carta riconosce il diritto di ogni bambina di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità (articolo 1), di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico (articolo 2), di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste (articolo 3), di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali (articolo 4), di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole (articolo 5), di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile (articolo 6), di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo (articolo 7), di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età (articolo 8), di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità (articolo 9).

L’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze rientrano, inoltre, nell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che è stato sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

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