Pesante sanzione per la Letimbro, squadra impegnata nel campionato di Prima Categoria girone “B”. La formazione di mister Maurizio Oliva ha vinto le prime due gare di campionato. Un “punteggio pieno” che in settimana è stato dimezzato dalla decisione del giudice sportivo. Il giocatore Jacopo Ottonello era stato tesserato per il club in estate ma sotto la matricola “US Letimbro” mentre per il nuovo anno è in vigore al denominazione “ASD Letimbro”. Un mancato passaggio che è costato la perdita dei tre punti in classifica e la squalifica per due giornate del giocatore.
Il club accetta la decisione pur sottolineando l’amarezza perché il tutto è scaturito da un equivoco senza alcuna malafede. Scrive il club del presidente Vitellaro: “LA.S.D. Letimbro 1945 in merito alla decisione del Giudice Sportivo che in settimana ha assegnato la vittoria per 3 a 0 al Masone, accettando ovviamente il provvedimento tiene a precisare che il giocatore Jacopo Ottonello è stato il primo calciatore a firmare a luglio il tesseramento per la stagione in corso ma purtroppo a seguito del cambio del numero di matricola societaria il documento non è stato convalidato da LND e ciò è stato causa del disguido che si è venuto a creare. Accettando in toto le sanzioni verso la Società e la dirigenza rimane il rammarico per quella comminata al giocatore che, suo malgrado, pur avendo firmato regolarmente tesseramento e svincolo per accordo si trova, a parer nostro, squalificato per due giornate senza responsabilità alcuna. Dura lex sede lex per cui non ci rimane che ringraziare tutte le Società che ci hanno mostrato solidarietà a partire dalla U.S.D. Masone nella persona del Presidente Parodi; siamo coscienti che gli errori si fanno sia in campo che fuori, importante farne tesoro per non incorrere in futuro in inconvenienti simili anche se siamo a sottolineare che l’equivoco si è venuto a creare non solo per colpa nostra”.
Lo stralcio del comunicato del Giudice Sportivo:
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Atteso che, dal medesimo referto e dalle distinte ivi allegate emerge che il calciatore OTTONELLO Jacopo della Società LETIMBRO1945 risulta aver preso parte alla gara e che risultava colpito dal provvedimento di ammonizione;
Rilevato all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore risulta essere svincolato;
Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell’art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;
Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore della società LETIMBRO 1945;
Atteso, altresì che il calciatore OTTONELLO Jacopo, ha preso parte anche alle seguenti gare: CAMPIONATO: 25.9.2022 VELOCE – LETIMBRO COPPA LIGURIA 4.9.2022 LETIMBRO – VECCHIAUDACE 11.9.2022 SPERANZA – LETIMBRO DISPONE
Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 – 0 alla società MASONE;
Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore OTTONELLO Jacopo della Società LETIMBRO 1945, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;
Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 ottobre 2022a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LETIMBRO1945, Signor OLIVERI Daniele;
Di comminare l’ammenda di Euro 200 alla società LETIMBRO 1945, a titolo di responsabilità oggettiva;
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza, in relazione alla partecipazione del calciatore OTTONELLO Jacopo, alle seguenti gare:
CAMPIONATO: 25.9.2022
VELOCE – LETIMBRO
COPPA LIGURIA 4.9.2022
LETIMBRO – VECCHIAUDACE 11.9.2022 SPERANZA – LETIMBRO