Liguria. La vicenda nasce dalla richiesta di un rifugiato politico della Mauritania, assistito dagli avvocati Elena Fiorini e Alberto Guariso dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ASGI, regolarmente residente in Liguria da 3 anni, ospitato presso un progetto di accoglienza gestito da Arci, che aveva chiesto di accedere alle graduatorie per gli alloggi popolari ma ne era stato escluso per mancanza del requisito di 5 anni di residenza, previsto dalla legge regionale.
Una condizione che manca non solo agli stranieri, ma spesso anche a molti italiani in cattive condizioni economiche e che hanno perso la regolare residenza a causa di uno sfratto.
Identica questione era già stata esaminata dalla Corte Costituzionale nel 2020 con riferimento alla analoga legge regionale Lombarda e la Corte già in quella occasione (sentenza 44/2020) aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma. Proprio richiamando questa decisione ASGI aveva sollecitato la Giunta e il presidente del Consiglio regionale ad attivarsi per un adeguamento legislativo a detta pronuncia, rimuovendo così dall’ordinamento della Regione la norma identica a quella dichiarata incostituzionale.
Purtroppo mentre altre Regioni (ad es. la Toscana) si sono adeguate alla pronuncia della Corte modificando la propria normativa, nel caso della Liguria la richiesta è caduta nel vuoto e si è giunti così all’inevitabile passo successivo: ora, se la Corte Costituzionale dovesse confermare la sua precedente decisione, la Regione sarà tenuta a rivedere le graduatorie ancora aperte e resterà esposta ad eventuali azioni risarcitorie dei soggetti illegittimamente esclusi, con grave danno per l’intera collettività e per la correttezza dell’azione amministrativa.
ASGI – che sta sostenendo in tutte le Regioni la necessità di modifiche legislative coerenti con i principi costituzionali – invita nuovamente la Regione a non attendere il giudizio della Corte Costituzionale ma a rivedere subito le previsioni impugnate, ristabilendo così il principio secondo cui le politiche sociali devono avere come naturali destinatarie le persone bisognose, indipendentemente dalla durata dell’iscrizione all’anagrafe comunale.