Magazine

Privacy in progress

Obbligo vaccinale ed estensione del Green Pass

Un riepilogo di tutti i casi nei quali è necessario esibire il Green Pass

MAgazine Sicurezza 4 novembre 2021

In data 7 Gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n°1/2022 che contiene la previsione dell’obbligo vaccinale e l’estensione dell’utilizzo del Green Pass Base (ottenibile tramite tampone negativo) e del Green Pass Rafforzato (ottenibile con vaccinazione o guarigione).

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.

a) Estensione dell’obbligo di vaccinazione

E’ sicuramente la misura di più grande rilevanza ed impatto contenuta nell’ultimo decreto e, forse, in tutta la normativa d’urgenza emanata durante la pandemia.
Dopo l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori operanti in particolari settori (artt. 4, 4 bis e 4 ter decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 quindi sanità, scuola, servizi socio assistenziali, servizi di polizia), troviamo – per la prima volta – la previsione di un obbligo vaccinale tout court per tutti i soggetti (lavoratori e non) che abbiano compiuto 50 anni o li compiano entro il 15 giugno 2022. L’obbligo sussiste a far data dalla pubblicazione del decreto e sino al 15 giugno 2022. Rimangono salve le ipotesi di esenzione previste per i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

b) Previsione dell’obbligo di possesso ed esibizione del Super Green Pass o Green Pass Rafforzato nei luoghi di lavoro

Dal 15 Febbraio 2022 i soggetti over 50 che accedono ai luoghi di lavoro previsti dagli artt 9-quinquies (settore pubblico), 9-sexies (uffici giudiziari) 9- septies (settore privato) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 debbono possedere il Super Green Pass o Green Pass Rafforzato (rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).
L’obbligo è previsto per tutte le categorie di lavoratori che abbiano più di 50 anni e che operino in questi ambiti (lavoratore autonomo, lavoratore in distacco, lavoratore in somministrazione, lavoratore dipendente dell’appaltatore, formatore, volontario).
Le verifiche saranno realizzate dal datore di lavoro quale soggetto responsabile direttamente del personale dipendente ovvero responsabile indirettamente del luogo di lavoro e dal datore di lavoro di appartenenza del lavoratore secondo le modalità indicate dei DPCM del 17 Giugno e 17 Dicembre 2021.
È vietato l’accesso dei lavoratori predetti ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione del super green pass.
Nel caso in cui i lavoratori predetti comunichino di non essere in possesso della certificazioni rafforzate o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il datore di lavoro dovrà adibire i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

c) Sanzioni amministrative pecuniarie nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi vaccinali

Viene prevista una sanzione pecuniaria pari a 100 Euro – a partire dal primo di febbraio 2022 – per tutti i casi di inosservanza degli obblighi vaccinali da parte dei soggetti con più di 50 anni (mancato inizio ciclo vaccinale, mancata ultimazione del ciclo vaccinale, mancata ricezione della dose booster). Stessa sanzione è prevista per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario, del personale delle strutture residenziali e socio assistenziali, del personale della scuola, polizia, difesa.

d) Previsione dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass Base

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle Certificazioni Verdi Base:
a) dal 20/1/22 per i servizi alla persona;
b) dal 1/2/22 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con successivo decreto.

Le verifiche saranno effettuate dal soggetto che gestisce l’attività o eroga il servizio.

Si rammenta come già il precedente intervento governativo (Decreto Legge 229/2021) avesse previsto, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo del Super Green Pass (o Green Pass Rafforzato) per i servizi di ristorazione all’aperto, i centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto e per i mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

FOTO tratta dal sito del Garante

Gianluca Amarù è un avvocato specializzato in privacy e se ne occupa da 25 anni. Alessandra Fava è una giornalista ed è Privacy Specialist. Fanno parte di un team con Marco Fossi, DPO di grandi aziende, 2fprivacy.it. Il team ha pubblicato una collana Compliance sul Regolamento europeo privacy entrato in vigore nel 2018 con Liberodiscrivere editore. E’ ora in uscita ‘Privacy in progress’ (Franco Angeli editore, Milano). Clicca qui per leggere tutti gli articoli.

Più informazioni

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.