Estensione

Super Green Pass, dal 10 gennaio sarà obbligatorio anche sui mezzi pubblici e per i ristoranti all’aperto

Approvato in consiglio dei ministri il nuovo decreto: ecco cosa cambia per impianti sportivi, piscine, fiere e congressi. Confermate le nuove norme sulla quarantena per i contatti stretti

Primo giorno per il Green Pass obbligatorio

Roma. Super Green Pass obbligatorio anche per salire sui mezzi pubblici, entrare negli alberghi, mangiare nei ristoranti all’aperto e frequentare fiere, centri congressi, impianti sportivi e feste. Dal 10 gennaio 2022 fino a fine emergenza. Sono alcune delle novità del nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alle nuove norme su quarantene e isolamenti che “salvano” i vaccinati con terza dose. Invece non ci sarà per ora l’estensione del certificato rafforzato a tutte le categorie di lavoratori: la questione è stata rimandata dopo il mancato accordo nella maggioranza con Lega e M5s contrari al provvedimento.

Il Super Green Pass (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) sarà obbligatorio per: alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

La vera novità sarà però il Green Pass rafforzato necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Finora si poteva accedere col green pass base, ottenibile anche con un tampone rapido negativo.

Novità anche per le capienze: saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Il decreto prevede che “la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso”.

Infine, “si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza”.

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