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Privacy in progress

Cosa accade al lavoratore che non vuol farsi vaccinare?

Ogni due settimane una riflessione sulle nuove tecnologie e la tutela dei dati personali, con un avvocato specializzato ed una Privacy Specialist

Generico luglio 2021

Durante questo periodo le cronache della pandemia ci riportano spesso casi di lavoratori che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti Sars Covid 19. Quali sono i loro diritti? Come debbono comportarsi i datori di lavoro?

Sul tema il Governo (Protocollo del Ministro del lavoro e del Ministro della salute del 6 aprile 2021) e la Conferenza delle Regioni (Indicazioni ad interim del 8 aprile 2021) hanno dettato alcune disposizioni per disciplinare la procedura di vaccinazione sui luoghi di lavoro. Non poteva, ovviamente, mancare l’intervento del Garante Privacy che ha sottolineato i diritti e gli obblighi delle parti, evidenziando la necessità di garantire il diritto di libera scelta per il lavoratore (di sottoporsi o meno alla vaccinazione) e la tutela dello stesso contro eventuali possibili discriminazioni.

Come è noto il datore di lavoro può mettere a disposizione gli spazi e la struttura della propria azienda oppure concludere convenzioni con strutture pubbliche o private per la somministrazione dei vaccini. In entrambi i casi l’adesione da parte del lavoratore è volontaria e dovrà essere raccolta – non dal datore di lavoro – ma dal medico competente o da personale sanitario opportunamente individuato. Pertanto non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna di vaccinazione o relative alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino.

L’Autorità Garante ha ribadito come: a) il consenso del dipendente non sia sufficiente per procedere al trattamento dell’informazione relativa alla vaccinazione del lavoratore da parte del datore a causa dello squilibrio delle posizioni tra i due soggetti; 2) non sia consentito per il datore far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

Il discorso è molto diverso per i dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private per le quali si applica l’art 4 del decreto legge 44/21 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 che prevede, salvo casi particolari, l’obbligo sottoporsi a vaccinazione contro l’iinfezione da SARS-CoV-2 per medici, infermieri ed operatori che svolgono la propria attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle  farmacie, nelle parafarmacie e negli studi  professionali. Per tali soggetti la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione.

L’art 4 del decreto legge 44/21 prevede una procedura ben definita per la verifica dello stato vaccinale di soggetti iscritti ad albi professionali (medici ed infermieri) ed operatori di interesse sanitario non iscritti ad albi (inservienti, addetti pulizie, ecc), verifica che è demandata alla Regione ed all’Azienda Sanitaria Locale di residenza del soggetto interessato. Qualora risultasse che i soggetti obbligati non si siano sottoposti alla vaccinazione, la Regione e la ASL ne inoltreranno comunicazione al Datore ed all’eventuale Ordine di appartenenza dell’interessato ed all’interessato stesso.

In questi casi il Datore di lavoro o L’ordine Professionale dovrà sospendere il lavoratore non vaccinato o destinarlo a mansioni diverse dalla cura dei pazienti.

Gianluca Amarù è un avvocato specializzato in privacy e se ne occupa da 25 anni. Alessandra Fava è una giornalista ed è Privacy Specialist. Fanno parte di un team con Marco Fossi, DPO di grandi aziende, 2fprivacy.it. Il team ha pubblicato una collana Compliance sul Regolamento europeo privacy entrato in vigore nel 2018 con Liberodiscrivere editore. E’ ora in uscita ‘Privacy in progress’ (Franco Angeli editore, Milano). Clicca qui per leggere tutti gli articoli.

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