Disposizioni

Estate 2021, turismo nel segno del green pass: ecco l’ordinanza del Ministero

I nuovi criteri per l'incoming e l'accoglienza del turisti: fino al 30 luglio

albergo

Liguria. Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero o agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in relazione alle vacanze estive.

I nuovi criteri rappresentano il riferimento operativo di incoming e accoglienza per le strutture ricettive, così come per le varie categorie del turismo.

A decorrere dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021, chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco del Dpcm 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia, inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Polonia, Portogallo, incluse Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, inclusi territori nel continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), ha l’obbligo di presentare all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli (i gestori delle strutture ricettive non sono deputati ad effettuare questo tipo di controllo) una delle certificazioni verdi Covid-19.

Ecco le certificazioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale disposizione, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, non trova applicazione in alcuni casi (indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021), ad esempio per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza e per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore.

Rimane fermo (tranne per i transfrontalieri) l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

L’ingresso nel territorio nazionale con una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, è consentito, inoltre, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America, che saranno quindi esonerati dall’isolamento fiduciario. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, rimangono ferme le deroghe vigenti, e rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

Per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) rimane invece fermo l’obbligo di presentare all’ingresso il certificato che attesti il risultato negativo al test antigenico o molecolare, a cui si aggiunge ora l’obbligo di di isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni, a cui deve seguire un nuovo test.

I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, non sono tenuti ad effettuare, laddove, previsto, l’isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

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