Provvedimento

Albenga, scatta il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche: ecco quando

Il provvedimento sarà valido a partire dalle 19.30 e resterà in vigore sino al 31 gennaio 2021

Alcolici generica

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce che, con decorrenza dalle ore 19.30 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020 e fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere successivamente assunte, che su tutto il territorio comunale siano osservati alcuni divieti.

E in particolare: il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 5.00 da parte degli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita; divieto di consumazione dalle ore 18.00 alle ore 5.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico; divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni.

L’ordinanza, inoltre, prevede che i titolari delle attività di cui sopra debbano comunque garantire un accesso ai predetti locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensione e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori; garantire ed incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare forme di contagio.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’ordinanza sarà punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in legge 22.05.2020 n. 35, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da E 400,00 a E 3.000,00 e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

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