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Come ottenere il superbonus? I consigli di Confabitare Savona

Confabitare Savona

Al centro del dibattito da diversi mesi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2020, il c.d. Superbonus è già diventato oggetto di una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Ma in che cosa consiste? A chi si rivolge? Come è possibile usufruire delle agevolazioni previste? In questo articolo l’associazione Confabitare, attiva sul territorio savonese dal marzo 2018, risponde ad alcune delle domande più frequenti giunte al presidente della sede provinciale Roberto Giannecchini.

Con il termine Superbonus si fa riferimento ad un innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione fiscale già previste per la riqualificazione energetica (Ecobonus), per la messa in sicurezza (Sismabonus) e l’installazione di impianti fotovoltaici (Bonus Edilizia).

Introdotto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) l’incremento della percentuale di detrazione può essere richiesto anche in Liguria per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 al ricorrere di alcune condizioni.

In primo luogo, i bonus potenziati vengono riconosciuti a:

  • Condomini;
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus);
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) ;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare ed immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

La detrazioni riguardano alcune tipologie trainanti di interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, cd. Sismabonus (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg).

Se eseguiti in abbinamento ad almeno uno dei sopradetti interventi trainanti, il Superbonus è riconosciuto anche per i seguenti interventi trainati:

  • interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla

legislazione vigente per ciascun intervento ;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del

Infine, il Superbonus spetta, se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati, anche per:

  • interventi solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg);
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali, ma è anche possibile optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Una terza possibilità è quindi il cd. sconto sul corrispettivo; uno sconto dal fornitore degli interventi sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

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