Albenga. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso con cui il gruppo San Rocco di Ceriale ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione della Farmacia degli Ingauni di Via Dalmazia ad Albenga alle due ex dipendenti Daniela Sconti e Cettina Varrasi.
La cessione ha una storia travagliata. Le due farmaciste avevano già acquistato una prima volta la farmacia, costituendo una società e partecipando come unico soggetto al primo bando di gara: il fatto che fossero dipendenti, però, rendeva irregolare la cessione secondo il regolamento comunale (una incompatibilità prevista anche da una clausola specifica inserita nel bando di gara). La vendita era stata quindi annullata e si era proceduto a indire una seconda gara.
A questa avevano partecipato quattro soggetti, tra cui nuovamente le due farmaciste: l’offerta più alta però era risultata essere quella della società San Rocco, che già gestisce l’omonima farmacia sull’Aurelia a Ceriale. La nuova gara, però, prevedeva un diritto di “prelazione” per i dipendenti delle farmacie comunali ingaune, che permetteva loro di acquistarla a condizione di versare la stessa cifra offerta dai vincitori. Sconti e Varrasi hanno fatto valere quel diritto, aggiudicandosi quindi la farmacia alla cifra di un milione, 33 mila euro e 33 centesimi.
Questo diritto di prelazione era stato contestato dalla San Rocco, l’aggiudicatario originale, che aveva fatto ricorso al Tar. Con la sentenza emessa lo scorso 8 luglio, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha deciso di accogliere il ricorso e quindi di annullare la gara e l’aggiudicazione e di condannare il Comune a stipulare un nuovo contratto con San Rocco.
A far pendere il piatto della bilancia a favore del gruppo cerialese la sentenza 465 del 2019 con cui la Corte di Giustizia europea, ha dichiarato “l’incompatibilità della norma [della prelazione] con i principi di libera concorrenza che regolano il mercato interno dell’Unione”.
Tale pronuncia “si è soffermata sulla notazione del pregiudizio che deriverebbe ad un farmacista stabilito in altro stato della UE che decidesse di investire per l’acquisto di un esercizio in Italia; lo straniero potrebbe doversi confrontare non solo con l’onere dell’investimento economico, ma anche con la possibilità di veder vanificato lo sforzo procedurale e finanziario (ad esempio, ottenere una fideiussione da un soggetto abilitato ha un costo in sé) a causa del trattamento di favore previsto dalla legislazione nazionale per i dipendenti comunali laureati nelle discipline” farmaceutiche.
Poiché “le sentenze della Corte di Giustizia UE vengono condivisibilmente equiparate dalla giurisprudenza alle norme vigenti, ovvero comportano l’immediata disapplicazione di quelle ritenute contrastanti con l’ordinamento comunitario”, non è possibile “tener conto delle norme interne” che hanno regolato la procedura di gara.
Ne deriva che “l’esito della lite è derivato dalla sopravvenuta dichiarazione di incompatibilità con l’ordinamento europeo di una norma interna, sino ad allora valida ed efficace”. Da qui la decisione del Tar di annullare la gara espletata e assegnare la farmacia comunale alla San Rocco.
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