Dialogo

Coronavirus, il Comune di Alassio scrive ai commercianti

Per rispondere ai numerosi quesiti interpretativi rispetto al nuovo Dpcm

comune alassio

Alassio. Per rispondere ai numerosi quesiti interpretativi rispetto al nuovo Dpcm, l’assessorato al commercio del Comune di Alassio ha ritenuto di specificare nel dettaglio quanto previsto dalle nuove direttive.

Stamattina dunque è stata inviata a tutte le attività produttive, alle associazioni di categoria e agli studi commercialistici un’informativa con le misure igienico-sanitarie da attuare in virtù del Dpcm del 9 marzo scorso.

Di seguito il testo dell’informativa

Spett.li Associazioni di categoria e titolari attività produttive,

In applicazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 8 marzo c.a (allegato) e dal successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (allegato), si evidenziano in particolare i seguenti obblighi:

– Tutte le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. del 08/03/2020 sono estese all’intero territorio nazionale

– Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

– Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– E’ consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar compresa quella effettuata nei dehors, esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali che non consentano la distanza interpersonale di almeno un metro dovranno essere chiuse;

– Le medie/grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e mercati devono essere chiusi nelle giornate festive e prefestive ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Nei giorni di apertura il gestore deve comunque far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

– l’applicazione delle misure igieniche sanitarie contenute nell’allegato 1 che dovrà anche essere esposto in luogo ben visibile nelle varie attività, con particolare riferimento all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso contingentato, in assenza di assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

SI RIMANDA AI CITATI DPCM PER LE ULTERIORI DISPOSIZIONI PRECISANDO CHE SOLO I PREDETTI DECRETI HANNO VALORE LEGALE E COGENTE.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Commercio del Comune ai numeri 0182/602.250-203-212-213, che si riserva di integrare la presente comunicazione con ulteriori disposizioni.

La riunione del Coc con la giunta comunale del pomeriggio si è tradotta in un’ordinanza sindacale avente come oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, con effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sino alla data del 3 aprile 2020, dispone quanto segue: il mercato settimanale del sabato è sospeso ad eccezione delle aziende autorizzate alla vendita di prodotti deperibili (alimentari, fiori, piante, produttori agricoli) che potranno svolgere l’attività subordinatamente all’adozione di misure che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020; è sospeso l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Per quanto attiene gli Uffici Comunali è prevista l’apertura per non più di una persona alla volta per i seguenti uffici: Ufficio Anagrafe, Stato Civile (solo su appuntamento), Ufficio Cimiteriali; URP attivo presso l’ufficio Messi sportello ante l’entrata Comunale, ove sarà possibile depositare le pratiche destinate all’Ufficio Protocollo.

Si prevede invece la chiusura presso il Palazzo comunale e sedi esterne dei sotto indicati servizi, che saranno però attivi via telefono o canali informatici (E-mail o Pec) negli orari d’ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ed anche Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30: Ufficio Segreteria del Sindaco; Ufficio Elettorale; Ufficio Tecnico-Urbanistico, Demanio, Ambiente; Ufficio Scolastico; Ufficio Gare e Appalti; Ufficio Commercio; Ufficio Turismo e IAT; Ufficio Servizi Sociali; Ufficio Tributi, Personale, Finanziario; Sportello del Comando della Polizia municipale e sede distaccata della frazione Moglio; Ufficio suolo pubblico sez. tecnica di Via Gastaldi; Ufficio cultura della Biblioteca civica “R. Deaglio”; sono sospese le cerimonie civili ivi comprese quelle funebri.

L’ordinanza prevede altresì: ​la limitazione per convocazione ed effettuazioni di riunioni per necessità istituzionali e legate ai servizi pubblici solo se indifferibili ed urgenti, rispettando comunque per i partecipanti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020, ovvero se possibile, ricorrendo a modalità telematiche a distanza; ​lo svolgimento delle sedute di Giunta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020; ​lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale, a porte chiuse, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020, garantendo la pubblica visibilità delle sedute attraverso le attuali forme di comunicazione in streaming e televisiva; l’accesso ai cimiteri, nel caso di spostamento motivato da situazione di necessità, è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020.

L’occasione anche per rammentare il disposto dell’art. 1 let a) del DPCM 8.03.2020 esteso sull’intero territorio nazionale dall’art. 1 comma 1 del DPCM 9.03.2020 “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamento per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

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