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Albenga, le disposizioni aggiornate di uffici comunali, mobilità e attività commerciali

Tomatis: "Il Comune continuerà a essere operativo, specie in un momento difficile come questo"

comune albenga municipio
Foto d'archivio

Albenga. Questa mattina si è tenuta una riunione del Coc di Albenga per cercate di interpretare al meglio il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62.

In occasione, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma che “questo è un momento difficile, che sta interessando tutto il Paese. La comunità ha bisogno di aiuto e ognuno di noi deve dare il suo contributo, in base alle proprie possibilità, per il bene comune”.

“Per questo fatte salve e richiamate per intero tutte le disposizioni previste dal decreto invito tutti a rimanere a casa e uscire solo per necessità, salute o lavoro. Inoltre ribadisco che deve sempre prevalere il concetto delle distanze di sicurezza che devono essere mantenute e rispettate così come è necessario evitare assembramenti di persone” sottolinea il primo cittadino.

“Terminato il periodo di emergenza, ci impegneremo tutti a fare il possibile per essere vicini e far fronte alle necessità delle categorie più colpite da questa emergenza sanitaria, ma adesso deve prevalere la tutela della salute pubblica – prosegue il sindaco – Il Comune di Albenga continuerà a essere operativo, specie in un momento difficile come questo, infatti, è e deve essere il riferimento per la città, ciò fermo restando il fatto che per ragioni di opportunità e sicurezza gli uffici sospenderanno il ricevimento diretto e solo in grado di urgenza sarà possibile effettuare una prenotazione telefonica per l’accesso agli uffici” aggiunge il sindaco. Tutti i recapiti telefonici degli uffici sono presenti sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto riguarda mobilità e ricettività, il Comune di Albenga informa che sono disposte restrizioni per i cittadini italiani e per gli stranieri che si trovano sul territorio dello Stato.

Nel dettaglio, a partire dal 10 marzo risulta fortemente limitata la mobilità per i cittadini italiani e per gli stranieri presenti sul territorio italiano, che dovranno rispettare le condizioni che si riassumono di seguito:
a) evitare ogni spostamento salvo per casi motivati (e da documentare in caso di controllo) da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso i luoghi di residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è raccomandato di rimanere presso il domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di movimento oltre la propria abitazione/domicilio per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.

In ogni caso la prima regola di protezione è il mantenimento della distanza fra le persone di almeno un metro, individuata dall’Istituto Superiore di Sanità come soglia di sicurezza. Per i casi di mancata osservanza delle disposizioni di ultima approvazione sono previste sanzioni particolarmente severe, di natura penale e civile.

Anche le attività commerciali sono chiamate a contribuire attivamente all’impegno comune, ponendo in essere misure organizzative idonee allo scopo. La prima condizione da evitare nelle attività commerciali, comprese eventuali occupazioni esterne, è l’affollamento di persone, avendo cura che i clienti mantengano stabilmente fra loro una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro.

La verificata impossibilità di garantire l’indicata misura di precauzione, fosse anche solo temporaneamente, dovrà essere affrontata – a cura del gestore – sospendendo l’attività. Per i casi di mancata osservanza delle disposizioni di ultima approvazione sono previste sanzioni particolarmente severe, di natura penale e civile.

Nel dettaglio,

a) sono sospese le attività di cinematografo, teatro, palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, centri sociali, centri culturali, centri ricreativi;

b) sono sospese le attività di sala giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati (es. discopub, discobar, intrattenimento danzante eventualmente autorizzato in pubblici esercizi, etc);

c) l’attività di bar e ristorante, compresi i dehor è consentita nella fascia oraria compresa fra le ore 6 e le ore 18, con obbligo – a carico del gestore – di fare rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro fra le persone presenti nel pubblico esercizio, in caso di accertata violazione, oltre le conseguenze di carattere penale per il titolare/gestore, è prevista la sospensione dell’attività;

d) esercizi commerciali (negozi) diversi da quelli di cui alla lettera c), compreso il commercio su area pubblica (mercato) è raccomandata – a cura del gestore – l’adozione di misure organizzative tali da consentire accesso ai locali in modalità contingentate, e comunque finalizzate a consentire il mantenimento della richiamata distanza interpersonale di almeno un metro, individuata dall’istituto Superiore di Sanità come soglia di sicurezza; in caso di inosservanza, oltre le conseguenze di carattere penale per il titolare/gestore, è disposta la sospensione dell’attività;

e) medie e grandi strutture di vendita dovranno rimanere chiuse nei giorni festivi e prefestivi, compresi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali.

La chiusura non si applica alle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

In generale, per tutti, si suggerisce di evitare formule commerciali per loro natura idonee a costituire particolare richiamo per la clientela e/o generare affollamento nei locali e all’esterno di essi.

 

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