Sentenza

Caccia, il Tar annulla alcune parti del calendario venatorio della Liguria

Il tribunale ha anticipato la chiusura per quanto riguarda le specie acquatiche e sospeso la caccia per Moretta, Moriglione e Pavoncella

caccia

Ligure. Con sentenza n. 780, depositata oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato illegittime ed annullato o sospeso alcune parti importanti della delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 386 (approvata il 10 maggio scorso), con cui si varavano le regole per la corrente stagione di caccia, il cosiddetto “calendario venatorio” 2019/20. Lo annunciano la Lega per l’Abolizione della Caccia e la delegazione ligure del Wwf.

E’ stato dunque accolto in gran parte il ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste e per la tutela della fauna selvatica: oltre a Lega Abolizione Caccia e WWF anche ENPA e LAV, patrocinate dallo studio Linzola di Milano. Sconfitti i legali della Regione e delle associazioni dei cacciatori Federcaccia ed ANUU che si erano costituite in giudizio per difendere il provvedimento, viziato da varie irregolarità.

“Come spesso accade – scrivono Lac e Wwf – la Regione Liguria ha aggirato con motivi pretestuosi il parere preventivo obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il TAR Liguria (sezione 2°) ha infatti stabilito che le due giornate aggiuntive settimanali di caccia, oltre alle canoniche tre, nei mesi di ottobre e novembre, per la caccia alla Cesena (specie appartenente alla famiglia dei turdidi), dovranno essere ridotte ad una soltanto; la chiusura della caccia al tordo bottaccio è anticipata di 10 giorni, dal 31 gennaio al 20 gennaio prossimo; la data di chiusura della caccia per le specie acquatiche (Germano Reale, Gallinella d’acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino e Moriglione) verrà anticipata di 10 giorni, dal 31 gennaio al 20 gennaio; è sospesa la caccia alle specie Moretta, Moriglione e Pavoncella; va vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo nel raggio di 500 metri dalle zone umide”.

“Circa l’annotazione immediata di ciascun capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale (a prescindere dall’effettivo recupero della preda) e la caccia illegittima ai migratori 30 minuti oltre il tramonto, il TAR si è riservato un giudizio definitivo dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, già chiamata a valutare il contenuto di dubbia costituzionalità di alcune parti della legge venatoria regionale ligure, palesemente in contrasto con le norme statali del settore” concludono.

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