Da più di 40 anni posseggo una casa di vacanza a Ceriale, in via Magnone 93, dove, solo negli ultimi 4 anni, io e mia moglie possiamo trascorrere due o tre mesi di vacanza consecutivi all’anno.
Quest’anno, al rientro a Ceriale dopo un lungo periodo all’estero, ho scoperto che, proprio sotto al balcone di casa mia, è stata collocata una voluminosa Area ecologica di colossali dimensioni, circa 25 mq. La cosa più assurda è che questa Area NON viene utilizzata dal nostro complesso residenziale (la nostra area infatti è collocata all’interno, in posizione opposta a via Magnone) ma bensì da altri 9 edifici ubicati a nord (200 mt ca) e a sud (altri 200 mt ca) di Via Magnone 93 per un totate di 186 famiglie!.
L’identificazione e la conseguente installazione della nuova Area ecologica (ancorchè in fase provvisoria) è stata voluta dai 4 amministratori che gestiscono tutti i suddetti 9 edifici.
Essendo detta Area così tanto dislocata dai “Condomini conferenti” – praticamente in “territorio di nessuno” – si è sin da subito attestata come alibi per “scellerati conferimenti”, assumendo l’aspetto di vera e propria discarica! Assisto di frequente a veri e propri lanci di sacchetti perché le auto (molti usano necessariamente l’auto per raggiungerla!), non trovando parcheggio o non volendo parcheggiare, sversano di fretta i rifiuti, evitando quasi sempre la loro corretta differenziazione (già cosa rara anche se si avessero i bidoni sotto casa!), molto spesso sversandoli anche sul terreno. Si tenga altresì presente che da oltre 8 mesi questa Area è aperta, senza cancello con lucchetto e pertanto accessibile a tutti.
E’ evidente che l’installazione di questa area ecologica, oltre che illegittima per le motivazioni che di seguito esporrò, sta producendo immissioni maleodoranti con evidente compromissione della qualità della vita anche in termini di salute nonché influirà negativamente sui valori degli immobili prospicienti, tra cui quello di mia proprietà.
Nel merito, qui mi limito a richiamare il consolidato principio (TAR Liguria Sentenza 865/2018, TAR Liguria Sentenza 29/2017 entrambe con il Comune di Ceriale soccombente) che le aree ecologiche devono essere installate, di norma, sui terreni di proprietà condominiale cioè dei condomini che vi conferiscono i rifiuti e solo in via eccezionale e derogatoria può essere assentita la collocazione su terreni di proprietà pubblica purchè sia stata dimostrata la sussistenza di circostanze che rendono impossibile seguire le modalità ordinarie.
Ho cercato ovviamente di svolgere diverse indagini per capire il motivo per il quale è stata scelta la collocazione di quest’area “comunale” proprio in questo luogo “anomalo”, considerando soprattutto che prima d’ora tutti i “Condomini conferenti” hanno avuto da sempre al loro interno l’area ecologica cui conferire i propri rifiuti e nessuna modifica territoriale o logistica è nel frattempo intervenuta.
In poche parole: a tutt’oggi – anche dall’attento esame di tutta la documentazione reperita presso il Comune – non sono stato in grado di ravvisare lo stato di necessità che ha giustificato l’impossibilità di proseguire con le suddette modalità ordinarie e che ha fatto invece optare per la scelta dell’area comunale.
Malgrado il fattivo interessamento del nostro Vice.Sindaco e del Responsabile comunale dell’ Ufficio tecnico preposto ai quali mi ero rivolto – e che mai mi hanno negato ascolto – mi sto alla fine rendendo conto che, alla base di tutte le decisioni prese nella vicenda sopra esposta, il “vento della politica” stia giocato anche questa volta un ruolo determinante…
Concludo questa mia segnalazione sperando che si possa addivenire prossimamente ad una diversa soluzione di questa vicenda, con il ripristino delle aree ecologiche originarie.
Filippo Secondo Failla