Critici

Albenga, Forza Italia e Lega Nord: “Ancora una volta il Pd spara a zero sulle partite Iva”

Sotto accusa c'è il criterio scelto per l'accertamento massivo

consiglio comunale albenga
Foto d'archivio

Albenga. “Cari contribuenti, prima di pagare rivolgetevi ai vostri consulenti fiscali e avvocati di fiducia, per una valutazione di legittimità degli accertamenti massivi della Tassa rifiuti in arrivo, perchè ieri sera l’intera maggioranza del Partito democratico in consiglio comunale ha adottato il parere pro veritate a firma del dott. Maurizio Delfino, che più che una relazione a favore della collettività che ne paga la parcella, sembra un atto di difesa per salvaguardare l’operato dell’amministrazione e l’equilibrio delle casse del Comune”. Lo denunciano i consiglieri comunali di minoranza di Albenga Eraldo Ciangherotti, Cristina Porro e Ginetta Perrone.

“L’accertamento massivo della Tari sulle utenze non domestiche – scrivono – partito per iniziativa di questa giunta comunale ed in primis dell’assessore e avvocato Paola Allaria (vedi sul sito del comune deliberazione di giunta n°271 del 8.10.2015) si è rivelato errato nel calcolo delle sanzioni sproporzionate elevate al 750% (il 150% per ogni annualità) della sanzione base. Il parere pro veritate del Dott. Maurizio Delfino dice una cosa giusta ed una cosa sbagliata. Ripete ciò che noi abbiamo più volte detto e ridetto dai banchi della minoranza e cioè che è il cumulo giuridico e non il cumulo materiale il criterio da adottarsi per calcolare la sanzione secondo un principio basilare sancito nel diritto penale e acquisito in materia tributaria. Non si può vessare il contribuente a mò di caccia alle streghe strozzando l’impresa. Si applica un cumulo giuridico per calcolare la sanzione di una annualità e rimodulandola tenendo conto degli anni successivi. Ma non si moltiplica matematicamente con i criteri più vessatori perché esiste in Italia sancito dalla nostra Costituzione il favor rei”.

“Il parere pro-veritate che invieremo nei prossimi giorni a tutti i consulenti fiscali di Albenga, per le opportune valutazioni con i loro clienti “contribuenti”, unitamente alla delibera del Consiglio comunale di ieri sera con allegati gli interventi dei consiglieri, offre tre possibilità per affrontare il calcolo delle sanzioni di questo accertamento massivo: una sola sanzione per l’omessa dichiarazione, con il sistema del cumulo giuridico; due sanzioni, una per omessa dichiarazione ed una per omesso versamento, entrambe calcolate con il cumulo giuridico; due sanzioni, una per omessa dichiarazione con cumulo giuridico, ed una per omesso versamento con cumulo materiale”.

“Il partito democratico ha scelto la terza opzione, quella più redditizia per le casse del Comune ma la meno convincente anche allo stesso consulente che più volte nei vari capitoli della relazione la mette in discussione ed in ultimo la propone, in risposta al primo quesito (pag. 31) con una espressione affatto convinta, tant’è che utilizza il verbo “dovrebbe” , espressione alquanto ipotetica, e, ahinoi, insolita in una parere pro veritate che è costato 5000 euro e che deve togliere ogni dubbio all’agire amministrativo. A chi dovremmo chiede la soluzione su tale ultimo dubbio?” si chiedono i consiglieri di minoranza.

“E’ evidente che la soluzione prospettata, si ribadisce comunque con formula dubitativa – proseguono – è finalizzata a salvaguardare le casse comunali proprio come l’amministrazione espressamente ha richiesto al Dott. Maurizio Delfino nel formulare il secondo quesito del parere pro veritate. La soluzione scelta dal Partito democratico fa riferimento ad una recente sentenza della Cassazione di dicembre 2017, che però riguarda l’Iva e non già un tributo locale che è in palese contrasto sia con un orientamento altrettanto recente (2016) della stessa Cassazione che propende per il cumulo giuridico, sia con numerosi pronunciamenti della Commissione Tributaria di Savona, proprio in materia di tributi locali. Sentenza, quella del dicembre 2017, che in ogni caso è inapplicabile alla TARI in quanto il giudice ha voluto sanzionare più rigidamente coloro che omettono di versare imposte già compiutamente definite e liquidate (come ben evidenziato nell’approfondito studio di Luigi Ferrajoli cambio orientamento cumulo sanzioni omesso versamento). Non vi rientra certamente la Tari che, come noto, viene liquidata dal Comune mediante l’emissione di appositi avvisi”.

“In sintesi quindi anche agli omessi versamenti deve applicarsi il cumulo giuridico, lo afferma la giurisprudenza della Commissione Tributaria locale, lo afferma una corrente della Cassazione che, pur in uno scenario di contrasto giurisprudenziale, lo ribadiscono diverse commissioni tributarie (Commissione tributaria regionale del Piemonte, sez. 38, 30 ottobre 2003, n. 21) Commissione tributaria Provinciale di Milano, sez. 3, con sentenza del 9 marzo 2010, n. 94, Commissione tributaria provinciale di Ravenna, sez. 1, 28 marzo 2011, n. 57 Comm. trib. prov. Vicenza, sez. 4, 28 ottobre 2011, n.92, Comm. trib. prov. Ravenna, sez. 1, 10 febbraio 2009, n. 28, CTR di Milano, sez. 32, 22 novembre 2013, n. 141/32/13) e pertanto deve avere prevalente applicazione, almeno fino a quando le Sezioni Unite della Cassazione non si pronunceranno in maniera definitiva, consolidando l’uno o l’altro orientamento e ciò nel rispetto del prevalente e superiore principio del favor rei cui deve ispirarsi l’attività sanzionatoria dell’Ente” concludono.

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.