E ora?

Fuochi d’artificio e petardi: le ordinanze anti-botti dei sindaci potrebbero non avere validità

A sostenerlo è una nota della prefettura di Rovigo, che presto potrebbe fare letteratura

botti capodanno

Savona. Le ordinanze anti-botti dei sindaci potrebbero non avere validità. A sostenerlo, documenti alla mano, è una nota emessa lo scorso 17 dicembre dalla prefettura di Rovigo che potrebbe presto fare letteratura e vanificare l’impegno dei tanti primi cittadini che, anche nella nostra provincia, hanno emesso “ordinanze contingibili e urgenti” volte a vietare l’uso dei fuochi artificiali sul territorio dei comuni da loro amministrati.

Nella sua disamina della questione, il responsabile dell’Ufficio del Governo di Rovigo tiene conto ovviamente delle ordinanze emesse sul territorio di sua competenza, ma le questioni di legittimità sollevate sono in realtà assai generali e potrebbero essere quindi applicate su tutto il territorio nazionale.

La prima questione riguarda il carattere delle ordinanze anti-botti e cioè il fatto che siano “contingibili e urgenti”. In tal senso, il prefetto ricorda la circolare numero 0018798 emessa dal ministero dell’interno lo scorso 9 dicembre e riguardante proprio questo genere di documenti. Nella circolare, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero ricorda che questo genere di ordinanze hanno l’obiettivo di “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e quando un sindaco le emette “deve preventivamente comunicare al prefetto il provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”.

L’ordinanza contingibile ed urgente, quindi, ha come finalità “quella di prevenire ed eliminare gravi pericoli idonei a minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. […] La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari”.

Insomma, queste ordinanze sono la misura estrema con cui i sindaci cercano di risolvere situazioni impreviste e imprevedibili che possono costituire un pericolo per l’incolumità. Ma non solo: come ricordato nella nota del prefetto di Rovigo, il Tar del Piemonte, della Puglia e della Liguria hanno stabilito che uno dei caratteri principali di questo genere di provvedimenti è il carattere provvisorio delle misure adottate dai sindaci e la temporaneità dei loro effetti. Anche per questo, le ordinanze devono avere una di conclusione oltre la quale i loro contenuti non sono più validi.

Alcune ordinanze esaminate dalla prefettura di Rovigo (ma lo stesso si potrebbe dire per altre ordinanze emesse in altre parti d’Italia, savonese compreso) vietano l’utilizzo di fuochi artificiali su tutto il territorio comunale e questo “mal si concilia con quelle che sono le caratteristiche proprie dell’ordinanza contingibile e urgente”.

A questo si aggiunge il fatto che l’uso dei botti e dei fuochi pirotecnici non rappresenta “una particolare situazione di pericolo idonea a costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica”, che è una delle ragioni che possono presupporre la pubblicazione di un’ordinanza contingibile e urgente.

Ancora, il prefetto di Rovigo ricorda che “al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono solo quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta”. Inoltre, “se l’autorità di sorveglianza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, dopo aver effettuato una valutazione può nei casi più gravi chiedere anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabiliti dal sindaco, ma solo dalla normativa di settore”.

In ultimo, “l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è una condizione necessaria per giustificare l’utilizzo di un provvedimento” come le ordinanze contingibili e urgenti.

In sintesi: le ordinanze anti-botti emesse con carattere “contingibile e urgente” non sarebbero legittime in quanto non avrebbero tutte le caratteristiche proprie di questo genere di provvedimento (la temporaneità, l’emergenza, l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute pubblica a causa dell’emergere di una situazione imprevedibile e imprevista); inoltre, l’uso dei botti non rappresenta una fonte di pericolo per la pubblica incolumità in quanto i botti regolarmente in commercio sono sicuri e non costituiscono pericolo se utilizzati con le dovute cautele.

Una potenziale doccia fredda per i tanti primi cittadini che anche nel savonese hanno emesso ordinanze anti-botti per cercare di ridurre al minimo i rischi per i loro concittadini e anche e soprattutto il disagio per gli animali, così sensibili ai rumori particolarmente forti.

Qualora davvero queste ordinanze (peraltro difficili da far applicare, come ammesso lo scorso anno da alcuni amministratori del nostro territorio) fossero illegittime, la speranza è sempre che i singoli cittadini utilizzino fuochi d’artificio, petardi e botti con la giusta dose di buonsenso.

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