Punto per punto

Ortopedia Albenga, il comunicato di COL: “Cambiati i riferimenti, sconto da riparametrare”

L'azienda ripercorre tutte le tappe della vicenda e chiarisce: "Il nostro sconto in base alle nuove informazioni è il 23,60%"

Albenga. Un dettaglio, ma decisivo per l’aggiudicazione del bando di gara per la gestione di Ortopedia ad Albenga: il parametro utilizzato dall’azienda ligure COL srl (nata sulle ceneri di GSL) per presentare la propria offerta economica sarebbe diverso da quello preso come riferimento dal Policlinico di Monza, che ha ottenuto l’assegnazione provvisoria. Ricalcolando lo sconto applicato da COL sullo stesso parametro utilizzato dal Policlinico la percentuale (23,60%) diventa superiore a quella dell’azienda lombarda.

Lo ha spiegato questa mattina l’amministratore unico di COL srl, Giuseppe Puglisi, nel corso di una conferenza stampa: clicca qui per l’articolo.

Di seguito il comunicato stampa integrale di COL srl in merito alla richiesta avanzata alla Regione Liguria di riparametrazione in autotutela dello sconto.

PREMESSA

La conferenza stampa odierna trova la sua motivazione nel lavoro svolto nel corso dei mesi di agosto con il supporto di ex personale Gsl per la preparazione dell’ offerta di Gara relativa al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Albenga.
In quei giorni, mese di agosto, che normalmente sono dedicati al recupero delle stanchezze del lavoro, la domanda che mi veniva posta era sempre la stessa “quando riaprirà il reparto ? quando potremmo tornare a lavorare?” Questa preoccupazione era a fattore comune dei 52 dipendenti e delle loro famiglie, che al 31.07.2016 avevano visto chiudere il loro posto di lavoro.
Apprezzando il coeso ed motivato gruppo e percependo le intime preoccupazioni di ognuno di loro, in quei giorni ho preso con alcuni di loro l’impegno di tenerli informati su tutti i passaggi della vicenda gara del reparto di Ortopedia Di Albenga, e così ho fatto fino ad oggi.
La conferenza stampa odierna ha perciò lo scopo in maniera manifesta, evitando polemiche e distorsioni di rappresentare qual è lo stato dell’arte relativamente alla nuova compagni col, New co nata dalla ceneri di Gsl.

FATTI
La Regione Liguria, a seguito della cessazione del precedente analogo rapporto con GSL S.r.L. , ha indetto , con bando pubblicato nella GUCE del 12.07.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016, una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica gara per l’affidamento “in regime di concessione di un reparto della disciplina di ortopedia e traumatologia presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia in Albenga”.
L’importo a base di gara era pari ad euro 27.500.000,00 e l’aggiudicazione doveva avere luogo secondo il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quanto alle modalità di espletamento della gara, il bando disciplinava la tempistica di presentazione delle offerte, in ossequio all’art. 173 del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo che le stesse dovessero pervenire entro le ore 12 del 15 settembre 2016.
Coerentemente con tale assetto del procedimento – e come sempre accade onde evitare che la fase dedicata ai chiarimenti (c.d. “F.A.Q.”) possa incidere sui tempi di espletamento delle operazioni di gara e, in particolare, sul termine di presentazione delle offerte (di cui i concorrenti, ovviamente, non devono poter avere la disponibilità, neppure attraverso condotte strumentali), – L’ articolo 1 del disciplinare di gara , stabiliva (e stabilisce) che “per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, entro trenta giorni lavorativi dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di non considerazione delle stesse alla SUAR via PEC, ribadendo l’obbligo, da parte del concorrente di visionare il sito internet: www.regione.liguria.it (ove sono pubblicati i documenti di gara), in quanto ai quesiti posti dai concorrenti e di interesse generale, verrà data risposta in tempo utile, in forma anonima, mediante pubblicazione di apposite FAQ domande e risposte frequenti) sul suddetto sito (v. pag. 2 disciplinare di gara).
In tale lineare contesto, la Società C.O.L., avuta conoscenza della procedura in esame, costituente una importante occasione imprenditoriale (come si evince dal cospicuo importo a base di gara), ha inteso parteciparvi, all’uopo predisponendo celermente – e con notevole sforzo, visti anche i tempi estivi – il proprio progetto di servizio in via di affidamento e la compagine di sanitari da proporre in sede di gara (v. art. 5 del disciplinare di gara).
In data 15 settembre 2016, ultimo giorno utile, alle ore 10.33, la Società odierna ricorrente ha presentato la propria offerta, senonché, dopo la presentazione, si è avuta notizia di accadimenti invero sorprendenti, che sono all’origine dell’ricorso per annullamento e sospensione presentata dalla società in data 10/10/2016
In particolare, nel caso è accaduto che, nel pomeriggio del giorno precedente la scadenza del termine di presentazione (ore 12 del 15 settembre 2016), vale a dire il 14 settembre, sicuramente dopo le ore 16 (come si arguisce dall’indicazione di creazione del relativo file; ore 9.43 e successiva modifica alle ore 16.02 momento in cui COL aveva già predisposto l’ invio della propria offerta ), la Regione ha disposto un differimento del termine di presentazione delle offerte, fino al 22 settembre successivo, con un comunicato apparso sul sito regionale (“Si comunica che è stata assentita una proroga della data di scadenza della presentazione delle offerte per la presente procedura al 22/09/2016, ore 12:00”) , della quale COL
Al contempo, il 15 settembre (e, quindi, lo stesso giorno di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte), approssimativamente intorno alle ore 11.00 , sono apparsi sul sito regionale un certo numero di chiarimenti che, proprio onde evitare interferenze tra richieste di chiarimenti, relative risposte e corretta conduzione e definizione della procedura, come già precisato, imponeva che le richieste delle imprese avrebbero dovuto pervenire a pena di inammissibilità almeno trenta giorni prima .
Senza Volersi in questa sede soffermarsi troppo sui contenuti dei chiarimenti forniti , oggi ci limiteremo a richiamare il più evidente di questi , il quesito rivolto alla Regione ed avente il seguente tenore “E’ corretta l’interpretazione del testo secondo la quale il ribasso si applica solo ai valori corrispondenti alla produzione per pazienti liguri, mentre non si applica a quella erogata nei confronti dei pazienti in mobilità attiva interregionale?” ed al quale è stato risposto “Si”.
Trattasi, all’evidenza, di questione economicamente rilevantissima, , sollevata con quesiti di terzi in data 2 Agosto 2016 inevasa e successive del 22 Agosto e 8 Settembre , e come tale dirimente per l’andamento della gara, incidendo in particolare in termini essenziali sulla configurazione.
Basti pensare che la quota di pazienti provenienti da altre Regioni interessata dal costituendo rapporto corrisponde ad euro 3.000.000,00 annui/su un totale di 11.000.000,00 annui di valore totale complessivo del contratto, incidendo quindi la questione in esame su oltre ¼ del rapporto, che diviene di colpo (come si vedrà impropriamente) non soggetto al ribasso.
In data 19/9/2016 COL ha scritto al RUP eccependo la regolarità sia del differimento dei termini e sia la violazione della par condicio per le risposte ai quesiti pubblicati successivamente alla presentazione delle offerte di COL .
In data 12/10/2016 la stazione appaltante , procedendo a prescindere dei rilevi sollevato da COL , ha effettuato la prima seduta pubblica , dando evidenza delle offerte ricevute ( fino ad allora i contendenti erano ignoti ) e successivamente il 7/11/2016, previa lettura dei punteggi tecnici , ha aperto offerte economiche leggendo gli sconti delle varie società ; la società COL srl nell’offerta economica ha proposto uno sconto del 17,17 % sulla base di tutti i drg , prendendo a riferimento una base totale di 11 milioni di euro per anno ( come già indicato nel ricorso presentato al TAR il 10/10/2016 , in tempi antecedenti alle prima seduta pubblica ) che , sulla base dello sconto indicato, equivalgono ad uno sconto pari a € 1.888.700,00 .
Al temine della seduta la commissione ha attribuito a COL un punteggio di 88,384 risultato di 57,86 per la parte tecnica ( in realtà 56.80 riparametrato dalla commissione a 57,86 ) e di 30.524 per il ribasso % e ad altra azienda , risultata temporaneamente prima , un punteggio di 95,92 , frutto della somma di 60 punti per la parte tecnica ( in realtà 58.90 riparametrato dalla commissione a 60 punti ) e 35,92 per il ribasso % ( con uno sconto applicato di 20,21 % )

E’ di tutta evidenza che se a COL avesse avuto a disposizione le informazioni a disposizione dei concorrenti che hanno presentato le loro offerte il 22 Settembre , ovvero che la base d’ asta da prendere a riferimento fosse solo quella della quota relativa ai soli pazienti regionali, inalterato lo sconto di € 1.888.700,00 , lo sconto offerto da COL riparametrato equivale ad una percentuale di sconto di 23.60% . Pertanto in data 11/ 11/2016 COL ha presentato , considerato il pubblico interesse relativamente alla gara in oggetto , istanza alla Commissione di aggiudicazione della gara , ai sensi e per gli effetti della legge n.140 del 1990, di riparametrazione in autotutela della graduatoria e dei punteggi , tenuto conto che in caso di accoglimento della istanza presentata la differenza offerta da COL è quantificabile in un eventuale risparmio per le casse pubbliche di € 515.100 annui che per la durata contrattuale ( 24 mesi più 6 ) equivale ad un ipotetico risparmio di € 1.287.750

CONCLUSIONI
Per le motivazioni sin qui esposte , nell’interesse pubblico e per chiarezza nei confronti del personale ex GSL è intenzione di COL far valere i propri diritti in ogni sede , cercando ove possibile di trovare tutte le soluzioni che non ritardino ulteriormente le conclusioni delle fasi di gare e consentano al personale di riavviarsi all’attività lavorativa anche a tutela dei territori interessati.

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