The end?

Museo Archeologico, il Comune rinuncia al ricorso: “Potremmo farlo, ma non ne vale la pena”

Secondo gli uffici ci sarebbero gli estremi per tentare il ricorso, ma "l'offerta dell'IIST era pienamente adeguata e quasi pari a quella vincente": inutile quindi rischiare

museo archeologico priamar savona

Savona. Niente ricorso. La decisione è arrivata questa mattina in giunta: il Comune di Savona rinuncia a ricorrere in appello contro la sentenza del Tar che ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del Museo Archeologico. La decisione è arrivata dopo analogo parere espresso dagli uffici comunali. Si chiude così un capitolo fatto di diffide, richieste di annullamento, cause e polemiche politiche, sia dopo la pubblicazione del bando che dopo la vittoria del raggruppamento temporaneo d’imprese Società Cooperativa Archeologia e Società Cooperativa Arca: la gestione ora tornerà all’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Un gesto che potrebbe sembrare una “resa”, una presa d’atto dell’errore commesso. I dirigenti, però (Marta Sperati per le Politiche Culturali, Alberto Murialdo per il commercio ed il funzionario Chiara Carlevarino per il Servizio Contratti) non ci stanno e non rinunciano a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Occorre innanzitutto fare chiarezza su molte inesattezze e polemiche riportate da varie fonti. Innanzitutto lo svolgimento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio, peraltro di non modesto valore economico, era dovuto per legge. Certamente non finalizzato a danneggiare l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, a vantaggio di terzi, come da alcuni si è voluto adombrare. In secondo luogo è stato improprio il coinvolgimento dell’assessorato in alcune polemiche, essendo l’affidamento del servizio un fatto inerente la gestione, e pertanto di competenza degli uffici. Infine la sentenza non censura il bando, il capitolato, la composizione della Commissione o le valutazioni di merito sulle offerte da parte di quest’ultima: il TAR non si è pronunciato sui vizi dedotti in merito dal ricorrente”.

Chiarito questo, i due dirigenti e la funzionaria analizzano così la decisione del tribunale. “Il TAR ha esplicitamente escluso che la condanna della responsabile della cooperativa sia riconducibile all’ipotesi dell’art. 38, comma 1 lett. e) del Dlgs 163/2006 che preclude la partecipazione alle gare a coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, respingendo la tesi del ricorrente. Tuttavia il giudice amministrativo, come evidenziato dal legale dell’ente, ha inquadrato la circostanza dell’esistenza di condanna per omicidio colposo nell’ambito di un motivo di doglianza non dedotto da controparte nel ricorso (ovvero il grave errore professionale di cui all’art 38, comma 1 lett. f) del Dlgs 163/2006). In relazione a quest’ultimo non ha ritenuto di condividere la decisione della Commissione che ha affermato l’irrilevanza del fatto per decorso del tempo (il fatto è del luglio 2008)”.

“In merito – proseguono gli uffici – si noti che la stessa direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici è chiaramente orientata a conferire una limitata rilevanza temporale, non superiore a tre anni dalla data del fatto, ai motivi ostativi alla partecipazione alle gare. Il giudice si è limitato a ritenere che la direttiva non è ancora stata recepita è pertanto non vi è alcun vincolo in tal senso. In realtà l’elemento del decorso del tempo è da tempo stato recepito anche dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato come uno dei criteri di orientamento per la valutazione della gravità dei reati ai fini dell’esclusione o meno dalle gare d’appalto”.

Il Tar ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione “per violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), d. lgs. 163/2006. “Ora, come già evidenziato nel corso dei colloqui intervenuti in esito al pronunciamento cautelare, che già prefigurava tale impostazione, il vizio di cui in parola non è stato espressamente sollevato da controparte. Il Tar ha però ritenuto di poter integrare, in applicazione del principio iura novit curia, l’elencazione dei vizi contenuti in ricorso, sulla base della considerazione che i fatti prospettati integrerebbero la fattispecie di cui sopra. La censurabilità di tale tesi si correla alla interpretazione della struttura del motivo in rapporto ai fatti evidenziati e alla loro rilevanza ai fini della integrazione di una negligenza professionale rilevante ai sensi della sopra citata disposizione (pur ove non espressamente richiamata), che a nostro giudizio – come evidenziato negli atti difensivi depositati in giudizio – in realtà non sussiste”

“La particolare consistenza della questione, rende difficilmente determinabile a priori l’alea processuale connessa ad un eventuale appello, riposando la definizione del giudizio sulla lettura che il Collegio fornirà del ricorso di primo grado, ai fini di verificare l’attendibilità e condivisibilità delle tesi di controparte. Impregiudicata ogni valutazione circa l’appello, e segnalato che, in difetto di notificazione, il termine per la proposizione dell’impugnativa giungerà a scadenza decorsi trenta giorni dal deposito della pronuncia, intervenuto in data 4.4.2016, potrebbe altresì valutarsi se vi sia spazio per una rinnovazione dell’atto impugnato, motivando sull’assenza della causa ostativa di cui alla lett. f) (si noti la parte finale della sentenza: ‘La Commissione avrebbe dovuto considerare e motivare le ragioni della ritenuta non ostatività della condanna alla luce della oggettiva gravità dei fatti; ovvero, detto in altri termini le ragioni per le quali il comportamento ricostruito dal giudice penale non integrasse gli estremi dell’errore professionale grave’)”.

“L’ente, a conferma del proprio operato – spiegano quindi i dirigenti – avrebbe pertanto la possibilità di optare sia per il ricorso al Consiglio di Stato che per la rinnovazione dell’atto impugnato, motivando specificamente sull’assenza della causa ostativa di cui alla lett. f). E’ necessario tuttavia considerare l’alea processuale legata ad un nuovo giudizio amministrativo, ed i conseguenti rischi di maggiori spese di difesa. Peraltro, salvo l’accoglimento della sospensiva della sentenza di primo grado, si dovrebbe attendere ulteriore tempo per la decisione del Consiglio di Stato, ed una sentenza anche favorevole all’ente potrebbe essere di fatto poco utile. Anche la rinnovazione dell’atto impugnato non sarebbe esente da rischi, poiché verrebbe certamente impugnata da controparte di fronte al medesimo giudice amministrativo”.

Oltre a ciò, ricordano gli uffici, “l’offerta dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (nonostante le forti polemiche di cui è stata oggetto la valutazione della Commissione) è stata ritenuta in sede di gara pienamente adeguata, in pratica sostanzialmente equivalente a quella dell’impresa aggiudicataria (0,9 punti di differenza su 100 punti attribuibili). Pertanto si ritiene manchi un concreto interesse dell’ente, in relazione al servizio, ad affrontare ulteriori rischi e costi”. Senza contare che “per un’efficace programmazione e gestione del museo archeologico vi è la necessità di mettere un punto fermo alla questione ed evitare ulteriori brevi affidamenti temporanei nell’incertezza di chi potrà essere il soggetto affidatario finale”.

Da qui la decisione di concludere qui la vicenda, accettando la sentenza del Tar. Anche se l’ultima parola non è comunque detta: a ricorrere in appello al Consiglio di Stato potrebbe infatti essere proprio la Cooperativa Archeologia, per le stesse ragioni addotte dagli uffici comunali.

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