Savona-teramo

Sei mesi di squalifica per Cabeccia, due anni per Corda: le motivazioni della sentenza

I giudici: "Barghigiani, nella 'combine', è il rappresentante del Savona"

Savona Fbc conferenza Dellepiane
Foto d'archivio

Savona. Ancora dieci giorni di attesa, tra ansie e timori. Ma, questa volta, affiancati dalla speranza di ricevere buone notizie. Anche perché, al Savona, non resta che confidare nell’appello per ribaltare il verdetto di primo grado e poter disputare il prossimo campionato di Lega Pro.

La squadra biancoblù questa mattina a Vinovo ha affrontato la Juventus in un’amichevole a porte chiuse; un allenamento di qualità, prima di fare rientro a Cairo e proseguire nella preparazione. Il mister Giancarlo Riolfo non commenta la sentenza e prosegue nel suo lavoro quotidiano, con la speranza di poter giocare il campionato che gli striscioni, lo scorso anno, hanno difeso sul campo.

Il Savona, per 6 mesi, dovrà fare a meno di Marco Cabeccia, multato anche di 30 mila euro. “Vi è la prova – si legge nella sentenza – che Matteini contattò il calciatore Cabeccia del Savona, arrivando a proporre addirittura cinquantamila euro, per alterare il risultato della gara, e che il Cabeccia rifiutò di prendere parte alla ‘combine’. Ne discende la responsabilità del deferito per omessa denuncia, alla Procura Federale, dell’illecito. La versione alternativa proposta dalla difesa, che ipotizza l’inattendibilità del Matteini dipingendolo come millantatore, è priva di
verosimiglianza e di riscontri. Ed infatti, a parte le insignificanti contraddizioni del Matteini in merito all’effettivo incontro con Cabeccia, risulta appurato con certezza, avendolo ammesso lo stesso calciatore in sede di audizione avanti alla Procura Federale, che Matteini telefonò a Cabeccia e che questi lo richiamò, avendo appreso dalla propria moglie che l’ex compagno di squadra lo aveva cercato. Quanto al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra i due, esso non può non coincidere con la proposta di illecito, così come concordato tra Matteini e Di Nicola nelle conversazioni telefoniche di cui si è detto, attese anche la contraddittorietà e l’inverosimiglianza delle versioni fornite dai due interlocutori (secondo Matteini il contatto col calciatore era finalizzato a proporgli l’ingaggio con la Società L’Aquila, peraltro mai adombrato nelle telefonate tra Di Nicola e Matteini, mentre Cabeccia afferma che gli sarebbe stata prospettata genericamente l’opportunità di andare a giocare ‘all’estero’. In conclusione, risulta provato con ragionevole certezza che Cabeccia rifiutò la proposta ma venne comunque a conoscenza dell’illecito, omettendo di denunciarlo agli organi competenti”.

Marco Barghigiani, all’epoca collaboratore del Savona, è stato inibito per 3 anni e 6 mesi e multato di 60 mila euro. “Sotto la direzione del Di Nicola – si legge nella sentenza -, ‘porta’ il Savona a definire l’accordo illecito con il Teramo. Barghigiani, nella ‘combine’, è il rappresentante del Savona, ed è quello che garantisce al Di Nicola, ed al Di Giuseppe, la riuscita dell’accordo, concordandone in prima persona i termini economici. Ne definisce sommariamente i termini nelle varie conversazioni telefoniche intercorse con il Di Nicola, per poi prendere parte sia all’incontro ‘preparatorio’, tenutosi il 30 aprile 2015 con lo stesso Di Nicola ed il Giuseppe, che agli incontri finalizzati alla definizione dell’intesa, tenutosi ad Albisola il 2 maggio 2015. Successivamente, si adopera per la riscossione del corrispettivo pattuito e per il pagamento dei soggetti a lui indicati dal Di Nicola; ed è proprio l’intervento nella fase dei pagamenti a confermare il ruolo attivo svolto nella vicenda dell’illecito dal Barghigiani che deve, pertanto, essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli”.

Ammenda di 30 mila euro e inibizione di 6 mesi per Enrico Ceniccola, ex collaboratore del Savona. “Ceniccola è presente, con Barghigiani, ai due incontri avuti ad Albisola con i rappresentanti del Teramo. La prova della sua presenza è data sia dalle dichiarazioni rese dal Barghigiani, in sede di interrogatorio, alla P.G. di Catanzaro in data 17 giugno 2015, sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Ceniccola alla Procura Federale in data 15 luglio 2015, nelle quali conferma di essere stato presente a detti incontri, pur dando atto di non aver partecipato ad alcun accordo illecito. Risulta ancora dagli atti la presenza del Ceniccola, ammessa dallo stesso incolpato in sede di audizione della P.F., ad un pranzo con Di Nicola svoltosi a Roseto degli Abruzzi circa 15 giorni prima della gara Savona – Teramo. É vero che non è dato rinvenire alcun elemento di prova del compimento da parte sua di atti configurabili come illecito, ma la presenza a tutti gli incontri ‘determinanti’ vale ad affermare che egli era sicuramente a conoscenza della combine ed ha omesso di denunciarla. Le modalità di tempo, luogo e durata dell’incontro svoltosi all’uscita autostradale di Albisola il 2 maggio 2015 poco prima della disputa della gara portano ad escludere che in tale incontro Ceniccola possa aver svolto, come sostenuto dall’incolpato in sede di audizione e dal suo difensore nella memoria depositata, attività finalizzate alla cessione di quote della Società Savona. Di fatto lo stesso Ceniccola, nel corso dell’audizione tenutasi il 15.7.2015 ha dichiarato: ‘In data 02/05/15 confermo di aver visto il Signor Di Giuseppe e di non aver parlato con alcuno di cessione delle quote societarie’. Deve, pertanto, essere affermata la responsabilità del Ceniccola per omessa denuncia”.

Ninni Corda, all’epoca dei fatti tesserato per il Barletta, è stato squalificato per due anni. “Il coinvolgimento del Corda, oltre ad essere provato dalla documentazione agli atti, è risultato confermato dalle dichiarazioni collaborative dallo stesso rese alla Procura Federale, che, ai sensi dell’art. 24 CGS, così come richiesto dalla stessa Procura Federale, comportano una riduzione della sanzione che deve essere irrogata in seguito all’accertamento della responsabilità dell’incolpato”.

Al presidente Aldo Dellepiane sono stati comminati 100 mila euro di multa e 4 anni di inibizione. “Il coinvolgimento del presidente del Savona è provato dal contenuto del messaggio sms del 30 aprile 2015, delle ore 22.29, inviato dal Barghigiani al Di Nicola, in cui scriveva: ‘ho sentito il Presidente e mi ha confermato la sua disponibilità’. Inoltre, la sua partecipazione all’illecito è confermata anche dalle dichiarazioni rese dal Corda alla Procura Federale in data 1 luglio 2015, nella quali dà atto di aver saputo, dal Barghigiani – nel corso di un incontro con questi avuto a fine maggio, inizio giugno 2015 – che una parte dei soldi pagati dal Teramo per vincere la gara erano stati riscossi dal Dellepiane. Il deferito, nella pregevole memoria depositata dal suo difensore, ha eccepito che, attesa la situazione di classifica del Savona al momento della gara contro il Teramo, non è pensabile che il Dellepiane abbia rischiato di provocare la retrocessione della propria squadra a fronte del percepimento di una modesta somma di denaro. Ma, a prescindere dall’entità del ‘pretium sceleris’ pagato dal Teramo e ripartito tra i partecipanti all’illecito, che peraltro secondo la ricostruzione della Procura Federale potrebbe oscillare tra 70.000 e 90.000 euro (si vedano le telefonate del 30 aprile tra Di Nicola e Di Giuseppe nel corso delle quali si ipotizza un incontro alle 7 o alle 9 del mattino), la responsabilità del Dellepiane trova conferma nelle affermazioni del Barghigiani riguardo alla disponibilità del ‘presidente’. Vi è inoltre un argomento logico, sempre legato alla posizione del Barghigiani il quale, non essendo tesserato per il Savona ma operando in qualità di ‘consulente’, non poteva assumere alcun impegno in proprio nei confronti di Di Nicola e Di Giuseppe ma fungeva semplicemente da tramite nei confronti del Dellepiane che era il solo ad avere poteri decisionali in società. Si può anche aggiungere che, malgrado la diversa opinione della difesa, l’sms del Barghigiani, visto nel contesto dei fittissimi contatti telefonici intervenuti tra il predetto e il Di Nicola con riferimento alla gara che in programma pochi giorni dopo, non può che riferirsi al presidente della Società Savona. Il Dellepiane deve quindi essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli”.

In sintesi, al Savona Fbc si addebitano “la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Aldo Dellepiane, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a Marco Barghigiani, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Marco Cabeccia, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Enrico Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS”.

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