Via libera

Alassio, Canepa segnalato all’ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali

L'esposto chiede di formulare un parere sull'ordinanza valutando la compatibilità della vicenda descritta con le normative antidiscriminatorie

Canepa sindaco fascia tricolore

Alassio. Cgil, Arci, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Terre des Hommes, Avvocato di Strada, Comunità di San Benedetto e Campagna LasciateCIEntrare, Asgi e Simm, comunicano di aver presentato un esposto all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del consiglio dei Ministri) per segnalare il contenuto dell’ordinanza anti-immigrati emessa dal sindaco di Alassio.

L’ordinanza prevede “il divieto a persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”.

“Nell’esposto redatto a nome delle sopracitate organizzazioni dall’avvocato Alessandra Ballerini- si legge nella nota delle associazioni – si smantella innanzitutto l’asserito ‘accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africaniasiatici e sudamericani” (a fronte della destinazione di 8 profughi al territorio alassino)’ sia la necessità di tutela sanitaria, riportando la precisazione dell’Asl 2 per cui i migranti ‘quando giungono in provincia di Savona vengono visitati nella sede Asl di via Scarpa e successivamente indirizzati verso le strutture di accoglienza, dove viene comunque assegnato loro un medico'”.

Di analogo contenuto il parere predisposto da Medici Senza Frontiere in cui, tra l’altro, si precisa che “Ad oggi, non ci risulta che si ravvisino le condizioni per ritenere che vi sia a livello locale, così come nazionale, un’emergenza sanitaria in qualche modo collegata all’arrivo di popolazioni migranti sul nostro territorio”.

Msf interviene anche su un altro basilare aspetto del provvedimento, evidenziando che: “La richiesta di certificato, così come formulata, rischia di essere scorretta e conseguentemente di indurre il medico a un atto non conforme alla propria deontologia professionale. Come si evince dal codice deontologico (art 24): “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente contestati o oggettivamente documentati”.

In sostanza, conclude Msf, “Viene da pensare che tale grossolana imprecisione dell’ordinanza sia deliberatamente ricercata, assicurandosi l’impossibilità per qualunque straniero desideri soggiornare sul territorio, di potersi procurare i titoli per farlo.”

L’esposto inoltre analizza il provvedimento “in diritto”, affermando che l’ordinanza tra l’altro vìola gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione Italiana riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative, oltre che il testo unico sull’immigrazione e quello per gli Enti Locali che attribuisce poteri straordinari al sindaco.

L’esposto cita anche un provvedimento del Tar del Veneto che aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza cosiddetta “anti-ebola” adottato dal sindaco di Padova, affermando che “il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un’emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza” citando anche il protocollo per la gestione della malattia da virus Ebola redatto dall’Ulss n. 16 di Padova”.

L’esposto si conclude con la richiesta delle organizzazioni firmatarie all’Unar di formulare un parere sull’ordinanza in questione, valutando la compatibilità della vicenda descritta con le vigenti normative antidiscriminatorie.

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