Il verdetto

Ricorso contro il sequestro delle società del Gruppo Fotia: le motivazioni del Tribunale del Riesame video

In otto pagine i giudici del Collegio motivano l'accoglimento parziale del ricorso presentato dai legali della famiglia Fotia

Savona. Otto pagine per motivare la decisione di dissequestrare la Scavo-ter srl e di confermare il provvedimento del gip Fiorenza Giorgi per le altre due aziende colpite dalla misura cautelare reale, ovvero la Pdf e la Seleni.

Il tribunale del Riesame di Savona (giudici Fumanò, Rossi e De Dominicis) questa mattina ha sciolto la riserva sulla richiesta dei legali della famiglia Fotia (gli avvocati Giancarlo Pittelli, Giovanni Ricco e Giuseppe Mammoliti del foro di Locri, insieme al professor Acquarone per la parte amministrativa) che avevano chiesto l’annullamento del sequestro dei beni aziendali e delle quote societarie delle tre società.

Nelle prime pagine del provvedimento depositato oggi, il tribunale del Riesame ricostruisce la “storia” delle tre società colpite dal sequestro che è stato disposto sulla base dell’accusa di trasferimento fraudolento di valori, l’articolo 12 quinquies del decreto legislativo 306/1992, per una presunta “operazione di interposizione fittizia di quote sociali, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione”.

I giudici ricostruiscono quindi tutti i passaggi attraverso i quali dal dicembre 2009, quando è stata costituita la Scavoter Sas (diventata poi srl nel 2004), si è arrivati alla nascita della Pdf prima (nel febbraio 2010) e della Seleni poi (nell’aprile del 2012). Dopo l’analisi della “storia” di Scavoter, Pdf e Selni, il tribunale prende in considerazione le accuse del gip secondo cui nei passaggi societari delle quote aziendali delle società del gruppo si concretizza il “fumus commossi delicti” del 12 quinquies (“la costituzione di Seleni – secondo il giudice Giorgi -, società avente un oggetto sociale semplicemente a gestire società partecipate e sostanzialmente priva di mezzi o beni di valore, non ha alcuno scopo se non quello di ‘mascherare’ le aziende, o quantomeno la società Pdf, dei fratelli Fotia”).

In seconda battuta vengono esposte le tesi difensive dei legali della famiglia Fotia secondo cui nelle contestazioni dell’accusa c’è una “carenza del dolo specifico” ovvero la “finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzioni patrimoniali” con “conseguente inammissibilità del sequestro”. In particolare le difese rilevano come le “iniziative giudiziarie nei confronti degli odierni indagati in materia di misure di prevenzione (da non confondere con le misure prefettizie interdittive antimafia relative alle società Scavoter e Pdf) si erano già concluse positivamente nei confronti di Pietro Fotia e non anche dei fratelli Donato e Francesco, originari soci di Seleni e mai oggetto di richiesta di misura di prevenzione patrimoniale”.

Sempre i difensori della famiglia Fotia – come viene ricordato dal Riesame – sostengono che le operazioni societarie finite nel mirino della Procura “trovano giustificazione, da un lato, nelle capacità tecniche dei nuovi soci, Giuseppe Criaco, geometra, e Remo Casanova, direttore di cantiere della Pdf dal 2011, e dall’altro dall’esigenza di depurare la società Seleni dal nome Fotia, colpito, nel corso degli anni, da un accanimento giudiziario nei confronti di Pietro, della sua famiglia e delle loro aziende”.

Tesi difensive che sono state accolte solo in parte: “quanto affermato dalle difese in ordine alla definizione positiva dell’iniziativa giudiziaria relativa alla richiesta della misura di prevenzione, non corrisponde a verità, e ciò sia al momento della costituzione della Seleni, sia al momento del passaggio di quote, sia ad oggi” si legge nella motivazione del Riesame che poco dopo afferma che “le citate circostanze inducono a ritenere, quantomeno in questa sede, la sussistenza del humus commossi delicti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo del reato contestato”.

Questa la conclusione del tribunale: “risulta fondata la doglianza difensiva secondo la quale, trattandosi di sequestro preventivo nel quale deve necessariamente sussistere un nesso di pertinenziali tra il reato contestato e i beni sottoposti a a sequestro preventivo, il sequestro impugnato ha per oggetto anche beni che non rivestono tale caratteristica e che pertanto devono essere dissequestrati”.

“Più precisamente il Tribunale osserva come la condotta integratrice del reato contestato sia ravvisabile dal momento della costituzione della Seleni srl e del successivo passaggio di quote a soggetti apparentemente terzi, come peraltro sostenuto dallo stesso gip nella parte motiva del provvedimento impugnato. Posto che, oggetto della costituzione Seleni, è stato solamente la cessione della totalità di Pdf srl, di cui Scavoter si è spogliata completamente, il sequestro preventivo non può riguardare anche le quote e i beni di Scavoter srl, che, allo stato, non appare direttamente coinvolta in questa operazione di interposizione contestata agli odierni indagati. I ricorsi, pertanto, meritano parziale accoglimento nel senso che l’oggetto del sequestro preventivo deve essere limitato ai beni e alle quote di Pdf e Seleni” concludono i giudici.

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