Cronaca

Guidava tir con cronotachigrafo alterato, aveva già pagato sanzione amministrativa: assolto

Savona Tribunale

Savona. Era stato sorpreso alla guida di un tir con il cronotachigrafo alterato attraverso una calamita. Per un autista di origine slava, oltre alla sanzione amministrativa, era quindi scattato anche un processo penale per il reato previsto dall’articolo 437, ovvero rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Accusa dalla quale, questa mattina, l’imputato è stato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Daniela Scarone, ha infatti sostenuto che in questo caso, visto che il suo assistito era già stato sanzionato per la violazione amministrativa dell’articolo 179 del codice della strada (che punisce chi conduce un autoveicolo munito di cronotachigrafo dopo averlo alterato), non doveva rispondere anche penalmente della condotta. Una legge del 1981 stabilisce infatti che quando lo stesso fatto è punito sia da una disposizione penale che da una che prevede una sanzione amministrativa si applica quella “speciale”, ovvero più specifica.

In questo caso, secondo il legale, a prevalere è la sanzione amministrativa e, per supportare questa tesi, ha prodotto anche una sentenza dell’ottobre 2013 emessa dal tribunale di Treviso con la quale un autista è stato prosciolto dalla stessa accusa proprio per questo principio.

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