Regione, caccia: il Tar annulla alcune parti del calendario venatorio

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Liguria. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza numero 1206 depositata ieri sera, ha annullato alcune parti della delibera del Consiglio regionale della Liguria dello scorso 8 aprile, che approvava le regole per la stagione di caccia 2014/15. Il provvedimento aveva avuto 21 voti favorevoli da Pd e Forza Italia.

Su ricorso delle associazioni per la tutela della fauna e dell’ambiente (Wwf, Lega Abolizione Caccia, Lipu, Vas, Enpa, Lav), patrocinate dallo studio legale del professor Daniele Granara, sono stati annullati con sentenza di merito tre parti.

La prima riguarda l’addestramento dei cani da caccia sul territorio: non potrà iniziare il 15 agosto, ma solo a far data dal primi giorni di settembre, avendo la Regione eluso il parere scientifico obbligatorio dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sull’esigenza di non arrecare anticipatamente disturbo alla fauna selvatica e ai giovani nati di alcune specie selvatiche prima dell’apertura della caccia della terza domenica di settembre.

La seconda è relativa alla caccia agli ungulati (caprioli, daini, camosci, cinghiali): dovrà essere effettuata con munizioni atossiche (cosiddette palle monolitiche generalmente in rame) per evitare la contaminazione delle carni con minuscoli frammenti delle palle di piombo, sulla base di numerosi recenti studi tossicologici evidenziati dallo stesso Ispra. Anche per la scorsa stagione di caccia il Tar Liguria aveva formulato analoghe censure.

In terzo luogo, la mancata indicazione di un carniere (numero massimo di capi abbattibili giornalmente) per alcune specie, tra cui il “colombaccio”, specie selvatica intensamente cacciata in autunno da palchi sopraelevati in varie aree costiere della Liguria. Va fissato un numero di capi abbattibili giornalmente.

Erano costituite in giudizio la Regione e quattro associazioni venatorie. “Un atteggiamento meno sprezzante dell’ex assessore regionale Briano e delle principali forze politiche avrebbe consentito la stesura di un provvedimento più aderente ad esigenze di tutela della fauna e di legittimità dell’atto”, commentano le associazioni ricorrenti.

Cliccando qui è possibile leggere il testo della sentenza.

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