Cronaca

Accusati di aver alterato l’erogatore di carburante dell’autocisterna: titolare e autista di una ditta ponentina assolti

Savona Tribunale

Savona. Frode in commercio e una doppia violazione del Testo Unico delle accise. Erano le accuse contestate al titolare di un’azienda del ponente savonese che si occupa di commercializzazione e distribuzione di combustibili e ad uno degli autisti della ditta. Per i due il pm Ubaldo Pelosi aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma questa mattina, in udienza preliminare, entrambi sono stati prosciolti da ogni accusa dal giudice Fiorenza Giorgi.

L’indagine aveva preso le mosse da un controllo effettuato a Pietra Ligure, il 10 gennaio del 2013, ad uno dei mezzi utilizzati dalla ditta per le consegne di carburante. La verifica aveva evidenziato che nella cisterna del camion c’erano 1500 litri di combustibile in più rispetto a quelli dichiarati nei documenti di viaggio. Una discrepanza che aveva insospettito le Fiamme Gialle ed aveva portato al sequestro del mezzo. La successiva perizia aveva rilevato la presenza di un congegno, una sorta di rubinetto, che secondo l’accusa sarebbe servito per alterare il sistema di calcolo dell’erogazione del carburante.

Di qui l’accusa di “irregolarità nella circolazione” per la detenzione di combustibile in violazione della normativa fiscale, di “alterazione di congegni, impronte e contrassegni” e di frode in commercio. Accuse che stamattina sono però cadute: il giudice Giorgi ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per la doppia violazione del Testo Unico delle accise e perché il fatto non sussiste per l’altra contestazione.

Il difensore del titolare dell’azienda finita sotto inchiesta, l’avvocato Franco Aglietto, nella sua arringa ha chiarito l’origine della discrepanza nei livelli di carburante dichiarati nei documenti e contenuti nella cisterna: si era trattato di un errore di carico nel mezzo pesante. Il serbatoio era infatti stato riempito “a tappo” anche se nelle bolle di trasporto era stato ipotizzato che venisse caricato con 16 mila litri di combustile, quelli effettivamente da consegnare (anche i clienti avevano confermato di aver regolarmente ricevuto quel giorno i quantitativi di prodotto richiesti).

Il difensore ha anche sostenuto che quello considerato come un congegno per alterare l’erogazione altro non fosse che uno dei componenti della cisterna, da utilizzare solo durante la manutenzione del mezzo. Il rubinetto però era risultato essere chiuso e non veniva quindi utilizzato durante l’erogazione del prodotto. Una tesi che, evidentemente, è stata accolta anche dal giudice che ha deciso di non accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.

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