Sport

Calcio, caso Albinoleffe: il giudice sportivo respinge il ricorso del Savona

Savona Fbc 2013/14 presentazione

Savona. Il Giudice sportivo boccia il reclamo del Savona calcio atto ad ottenere la vittoria a tavolino per la partita della prima giornata di campionato contro l’Albinoleffe.

Il giudice, infatti, letti gli atti ufficiali, ha ritenuto inammissibile il ricorso perché lo stesso è stato presentato oltre i termini previsti dalla norma.

Non si tratta, comunque,  della parola finale perché, come comunicato negli ultimi giorni, la società biancoblù sembra intenzionata ad arrivare fino al TNAS per vedere riconosciuto il diritto di pari trattamento con la Cremonese che, al contrario, ha ottenuto i tre punti a tavolino.

Respinto, con le stesse motivazioni, anche il ricorso del SuTirol che aveva affrontato i bergamaschi nel secondo turno di campionato.

Ecco il testo ufficiale del giudice sportivo:

Gara Savona – Albinoleffe del 1° Settembre 2013 – Reclamo Società Savona

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Savona, e le controdeduzioni della società Albinoleffe, o s s e r v a

– che a norma dell’art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori.

a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara stessa.

– che la società Savona ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25/09/2013 nonché relativo reclamo in data 27/09/2013.

– che pertanto il predetto reclamo risulta presentato fuori dai termini previsti dalla norma innanzi citata.

Tutto ciò premesso, delibera

– di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto proposto dalla società Savona.

– La tassa versata va incamerata.

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