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Corte di Cassazione: il datore di lavoro può controllare l’e-mail se il dipendente è infedele

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Fino a ieri il datore di lavoro non poteva accedere alle e mail aziendali in quanto vietato dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori: da oggi, invece, se esistono i presupposti per avviare un’indagine su illecito lavorativo del dipendente, allora il “capo” potrà accedere all’e mail del dipendente.

Lo ha sancito la Cassazione nel convalidare un licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un dirigente bancario del gruppo Unicredit accusato di aver divulgato tramite messaggi di posta elettronica diretti ad estranei notizie riservate relative ad un cliente della banca e di avere posto in essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggio personale. Il licenziamento nei confronti di Alfredo B. era scattato il 15 marzo del 2004 in seguito ai controlli che l’istituto di credito aveva effettuato sulle mail del dirigente.

La sentenza 2722/2012 della Corte di Cassazione viene commentata da Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”: “Immediato è stato il ricorso del dipendente licenziato: la sezione lavoro ha respinto la tesi difensiva del lavoratore sottolineando che nel caso in questione ‘il datore di lavoro ha posto in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti, ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti poi effettivamente riscontrati’. Gli ermellini hanno precisato nella sentenza che il controllo delle mail aziendali era di natura difensiva, dunque ‘non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo l’immagine dell’istituto bancario’. La Cassazione però a stabilito che l’attività del datore di lavoro non era atta a controllare l’attività lavorativa del dipendente bensì all’accertamento di comportamenti illeciti da parte dello stesso”.

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