Economia

Pensioni, a dicembre arriva il bonus per chi ha l’integrazione al minimo

Inps

Liguria. Bonus in arrivo per coloro che percepiscono la pensione integrata al trattamento minimo e che hanno redditi bassi. L’Inps ha reso noto che l’aumento, per l’anno in corso, sarà corrisposto ai potenziali aventi diritto, risultanti negli archivi dell’Istituto, in misura provvisoria in attesa che l’Istituto proceda alla verifica reddituale definitiva.

Il bonus è un importo aggiuntivo sulla pensione, introdotto dalla Finanziaria del 2001, che viene corrisposto, di regola unitamente alla tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo.

L’importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell’imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per ottenere il pagamento dell’importo aggiuntivo le condizioni da rispettare sono due: la prima riguarda l’importo della pensione, l’altra il reddito complessivo del pensionato e del coniuge.

L’importo aggiuntivo è pagato in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni è minore o uguale all’importo annuo del trattamento minimo, che per il 2010 è – provvisoriamente, in attesa dei valori definitivi – di 5.992,61 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra i 5.992,61 euro e i 6.147,55 euro annui (somma del trattamento minimo più l’importo aggiuntivo stesso), l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura ridotta.

I limiti di reddito da non superare per ottenere il bonus differiscono a seconda che il pensionato sia o meno coniugato; il bonus spetta ai pensionati che non superano i seguenti redditi annui: pensionato solo 8.988,92 euro e pensionato coniugato 17.977,83 euro.

L’importo aggiuntivo non spetta se il pensionato coniugato possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati; devono essere rispettati, in pratica, entrambi i limiti (personale e coniugale).

I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all’Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione; pertanto, in attesa della successiva verifica a consuntivo, l’importo aggiuntivo viene erogato dall’Inps in via provvisoria con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Oltre all’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, con la rata di pensione di dicembre verrà corrisposto: l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto; il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.

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