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Monethica: una sentenza passata inosservata

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In tema di mutui , e nella fattispecie di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l’art. 15 del D.P.R. 601/73 accorda un trattamento fiscale di favore al mutuatario prevedendo un’imposta sostitutiva dello 0.25% o del 2% per quelle operazioni di finanziamento che si traducono di fatto nella immediata disponibilità finanziaria delle somme erogate, ad esempio finalizzate come spesso accade per investimenti produttivi di carattere imprenditoriale o di natura privata .

La sentenza della Corte di Cassazione Civile del 25 febbraio 2009 numero 4501, statuendo un orientamento assai innovativo e per certi versi non privo di importanti riflessi pratici nella pratica quotidiana , ha previsto che allorquando la somma erogata a mutuo non sia lasciata nella libera ed immediata disponibilità del mutuatario , ma venga riconsegnata ( o trattenuta ..) dalla banca come pegno irregolare infruttifero, o trattenuta per analogia come semplice deposito fino alla iscrizione della ipoteca , si esuli dalle fattispecie agevolative del D.P.R. 601/73, e si debba invece sottoporre la transazione alle imposte di bollo ordinarie , unitamente alla applicazione dell’imposta di registro del 3% sul capitale mutuato e dell’imposta ipotecaria del 2% sull’ammontare dell’ipoteca .

E’ evidente che qualora questa impostazione fosse recepita dalle competenti autorità, comporterebbe conseguenze rilevanti a carico del mutuatario : non è infrequente infatti che alcune banche, all’atto della erogazione , totale o parziale dell’importo del mutuo concesso , trattengano, ad esempio presso un conto corrente infruttifero , le somme o parte di esse destinate alla erogazione del mutuo concesso , costituendo sulle stesse un pegno , e provvedendo se del caso solo in una fase successiva allo svincolo delle stesse .
In tutti assimilabili alle ipotesi sopra descritte, si ritiene di suggerire sempre e comunque un consulto al proprio Notaio di fiducia , che sarà sicuramente in grado di fornire una adeguata informazione.

Lorenzo Ossum
ossum@ivg.it

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