Albenga. Risponde in maniera decisa, e anche tecnica, il neo sindaco di Albenga Rosy Guarnieri in merito alle accuse di “incompatibilità” espresse dalla minoranza consiliare di centro sinistra nel corso del primo consiglio comunale della nuova legislatura ingauna.
In tre punti, il primo cittadino albenganese precisa: Secondo una sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 12 febbraio 2008, n. 3384 non esiste incompatibilità colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune…L’amministratore ha una “lite pendente” con l’ente quando è “… titolare di una situazione soggettiva processuale, in un procedimento civile o amministrativo, caratterizzata da poteri e facoltà finalizzati a dare impulso al processo e comunque a consentirne, fino alla formazione del giudicato, lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione…”.
Detto questo non è dato ravvisare la pendenza di alcuna “lite” fra me ed il Comune di Albenga, non avendo mai promosso alcuna azione giudiziale, né di natura civile, né di natura amministrativa, nei confronti dell’ente e, quindi, non essendo titolare di alcuna “situazione soggettiva processuale”. Quanto al procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria meglio descritto in premessa, occorre evidenziare che i competenti Uffici Comunali non si sono ancora pronunciati – né in senso favorevole, né in senso contrario – in merito alle osservazioni presentate dai comproprietari ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241″ sottolinea la Guarnieri.
Secondo punto giurisprudenziale messo in evidenza dalla Guarnieri è che “…il candidato eletto ha il diritto, dunque, di adottare tutte le misure occorrenti a rimuovere la causa di incompatibilità e conservare in tal modo la carica di Sindaco, ovviamente laddove questa causa esista, sia stata opportunamente rilevata e non sia il risultato di una “…artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto…”.
“Infine – conclude la Guarnieri, è opportuno evidenziare che le norme in materia di incompatibilità e di restrizioni al diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione, in quanto…ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di eccezione rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (Corte Cost. 5 luglio 1991, n. 310 e 6 maggio 1996, n.141; Cassazione Civile Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 489)’ Quindi, ribadisco con vigore l’assoluta infondatezza delle osservazioni della minoranza e l’insussistenza di alcuna situazione di incompatibilità in capo alla mia persona”.