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Questione parcheggi condominiali, la risposta dell’esperto

Parcheggio

Sono amministratore di un condominio con cinque appartamenti. Lo spazio adibito a parcheggio è di mt lineari 12,00 ( in larghezza) delimitato da muri di cinta. Sino ad oggi solo quattro appartamenti erano occupati e lo spazio adibito a parcheggio era destinato al ricovero di solo quattro autovetture. Questo perchè il costruttore non ha mai delineato i parcheggi. Adesso anche il quinto appartamento è stato occupato in quanto venduto.
Al nuovo condomino il costruttore non ha indicato il luogo in cui si trova il suo il posto macchina. Se si ricava lo stesso nello spazio già esistente , ogni autovettura dovrebbe avrebbe a disposizione mt lineari 2,40. Alcuni condomino ritengono detto spazio esiguo ed accusano il costruttore di non avere previsto sufficente spazio per parcheggio. Come risolvere il problema? Si può ricavare un altro posto macchina nel cortile condominiale? Se si con quali maggioranze?

Ringrazio anticipatamente. Monica Gioffrè

La questione parcheggi condominiali era già stata trattata, ora rispondendo al quesito posto approfondiremo l’argomento.

La questione verte su due aspetti , il primo di carattere urbanistico ove è necessario esplorare l’allora concessione edilizia (permesso a costruire) e verificare nella stessa , qualora presente, il rapporto convenzionale esistente riguardante l’indicazione dei posti auto privati . Con ciò si presuppone che siano stati previsti in sede di costruzione determinati standard da rispettare in quanto contenuti nel PRG e PUC e regolamenti applicativi. Da tale indagine possono scaturire validi spunti per la riorganizzazione dell’area di sosta o altre rilevanze.

Il secondo aspetto di carattere condominiale.
In assenza di un divieto contrattualmente stabilito (regolamento condominiale contrattuale o successiva convenzione) è lecito realizzare nel cortile comune posti macchina , e che questi vengano assegnati in uso ai condomini. E’ altresì possibile l’apposizione degli archetti dissuasori per impedire il parcheggio selvaggio e regolamentare le velocità del transito nel cortile.

L’assemblea può quindi a maggioranza predeterminare le aree del cortile comune da adibire a parcheggio delle auto dei condomini , delle moto e dei cicli, può inoltre stabilire all’interno di questa designazione le porzioni separate che ciascun condomino può disporre. Qualora il numero dei posti non sia sufficiente al numero delle auto dei condomini, ( tenere sempre presente il normale uso e non l’eccesso o l’abuso) , è possibile procedere con l’iniziativa a rotazione ed eventualmente a sorteggio.

Quindi , una decisione che può essere assunta dall’assemblea , posto il relativo punto all’ordine del giorno e una votazione che raggiunga il quorum di maggioranza previsto. Ovviamente la predeterminazione delle aree da adibire a parcheggio deve tenere conto dei diritti eventualmente insistenti riguardo i transiti , gli accessi ecc.. e dovrebbe contenere serie e valutate misure di parcheggio e degli spazi di manovra , oltre un’attenzione particolare alle condizioni di sicurezza.

[thumb:377:l]Non è innovazione la delibera di destinare il cortile , già munito di accesso carraio a parcheggio , mentre invece la divisione del cortile fra i condomini è, in genere , un ‘ innovazione vietata , e può quindi avvenire solo con la totalità dei consensi e per atto scritto.

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