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L’amministratore e la riscossione delle spese agli inquilini del condominio

E’ comunemente definita ordinaria amministrazione la locazione di una parte comune del condominio quella non eccedente la durata di nove anni e caratterizzata da alcune altre eccezioni. Tipo di locazione comunque deliberata dall’assemblea dei condomini. Questo tipo di locazione comporta per l’amministratore una particolare attività (la stipula dei contratti, riscossione dei canoni e delle spese, adempimenti fiscali) che può prevedere anche il riconoscimento di una parte di compenso aggiuntivo.

Il reddito della locazione è soggetto alle imposte dirette. Il condominio non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione dei redditi, che spettano, invece, in ragione della propria quota millesimale, ai condomini. Si configurano pertanto responsabilità a carico dell’amministratore per l’omessa richiesta del canone e per l’eventuale mancato invio ai condomini della situazione economica inerente i crediti da ricavi della locazione. In tale veste l’amministratore, che appare quale soggetto principale, assume sempre la qualifica di mandatario dei condomini, in pratica intermediario tra gli oneri che la sua azione comporta e gli interessi rappresentati.

Appare pertanto ovvio, nella carenza di conoscenze e nella limitata cultura condominiale in essere, individuare in tale figura quella dell’amministratore del condominio per l’appunto, il soggetto risolutivo ultimo, cosa peraltro non vera, proprio in ragione di quanto sopra espresso. L’accaduto di Roma conferma purtroppo ancora quanto si debba fare per dare una piena riconoscibilità e di conseguenza conoscenza ad una professione complessa e non protetta, anche nell’attuale momento di difficile situazione economica.

In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.

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