Le violazioni al codice della strada

Ad ognuno di noi probabilmente è capitato almeno una volta, purtroppo, di vedersi contestare una qualche violazione del Codice della Strada. Vediamo allora di capire come funziona la procedura di contestazione e come possiamo comportarci.

Il nuovo Codice della Strada (in seguito abbreviato C.d.S.) è disciplinato dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e dal relativo regolamento di attuazione, così come modificati ed integrati negli anni. Quella che segue è una semplificazione di una materia alquanto vasta ed articolata: vi invito a leggere attentamente ogni documento che vi venga consegnato o notificato, al fine di non decadere da alcun termine, sia che vogliate pagare la sanzione, sia che vogliate presentare opposizione avverso il verbale.

La violazione di una norma del C.d.S. può esserci contestata immediatamente (ad esempio, quando veniamo fermati ad un posto di blocco) oppure può esserci contestata mediante un verbale che ci viene notificato a mezzo posta presso la nostra residenza (o sede legale qualora il veicolo risulti intestato ad una società). In base all’articolo 201 del C.d.S. il verbale può essere notificato solamente nei seguenti casi: impossibilità di raggiungere un veicolo che procede ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; accertamento effettuato con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità; rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi installati per tale finalità.

Il verbale notificato deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e deve avvenire entro e non oltre 150 giorni dall’accertamento della violazione.

Vi è un caso ulteriore, ossia quando capita di trovare la contestazione apposta sul parabrezza dell’auto. Premesso che l’emissione di tale foglietto non è obbligatoria, ogni organo verbalizzante adotta propri formulari: a volte l’avviso è considerato un vero e proprio verbale ed è quindi opponibile, altre volte capita di trovarvi scritto che l’avviso non è opponibile e che se non versiamo l’importo della sanzione entro un certo numero di giorni ci verrà notificato un vero verbale con relative spese di notifica.

Vista la particolarità, lascerei da parte questo caso, consigliandovi di leggere attentamente il documento, qualora vi capiti di trovarlo sulla vostra auto.

Entro 60 giorni (di norma) dalla redazione o dalla notifica del verbale è possibile: pagare la sanzione (secondo le modalità indicate sul verbale) oppure presentare opposizione al verbale (occorre verificare sul verbale quale sia l’organo territorialmente competente a ricevere il nostro ricorso). Possono proporre opposizione il conducente e/o il proprietario del veicolo. L’opposizione viene presentata mediante ricorso e può essere depositata presso l’organo deputato a riceverlo oppure può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’opposizione può essere presentata alternativamente al giudice di pace o al prefetto. Nel primo caso, ricevuto il nostro ricorso, il magistrato fisserà un’udienza alla quale seguirà una sentenza di accoglimento o rigetto (possiamo chiedere al giudice di essere sentiti e possiamo chiedere di essere autorizzati a sentire testimoni che suffraghino la nostra tesi). La sentenza del Giudice di Pace che rigetta il nostro ricorso sarà impugnabile, ovviamente qualora sussistano i presupposti, mediante l’instaurazione di un successivo giudizio dinnanzi al Tribunale.

Il Prefetto si pronuncia con ordinanza ingiunzione (eventualmente dopo averci sentiti nel caso in cui lo abbiamo richiesto espressamente nel nostro ricorso). Nel caso in cui il Prefetto accolga le nostre domande il procedimento si chiude. Nel caso in cui il Prefetto rigetti le nostre domande, invece, la sanzione verrà aumentata del doppio. Avverso l’ordinanza ingiunzione di rigetto emessa dal Prefetto è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notif

Le sanzioni accessorie (esempio: decurtazione dei punti sulla patente) seguono la sorte della sanzione pecuniaria. I punti possono essere decurtati unicamente dalla patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo al momento della rilevazione della sanzione. Per tale ragione, qualora il verbale venga notificato al proprietario troveremo allegata al medesimo un modulo per la comunicazione dei dati del conducente. Nel caso in cui non provvedessimo a comunicare alcunché, verrà notificato, sempre al proprietario del mezzo, un ulteriore verbale per la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati (per un importo di circa 250,00 euro), ma non verranno decurtati i punti a nessuno.

Avv. Marta Bono
gallareto@ivg.it

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