Sicurezza: sulla Gazzetta Ufficiale il decreto per i poteri ai sindaci

E’ stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 186 del 9-8-2008 ), diventando dunque norma effettiva, il decreto che precisa e definisce gli ambiti di applicazione dei poteri speciali conferiti ai sindaci in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica.

Il nuovo decreto, firmato dal ministro dell’Interno Roberto Maroni dopo la Conferenza Stato-città e autonomie locali che si è svolta al Viminale lo scorso 5 agosto, recepisce alcune richieste avanzate dagli enti locali e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e disciplina, in buona sostanza, l’ambito di applicazione dei primi quattro commi del rivisto art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contenuto nella legge di conversione n.125/08 del decreto legge n.92/08, cioè, uscendo dalla nomenclatura dei codici, quello relativo alle “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” del quale molto si è dibattuto nelle scorse settimane durante il suo iter di approvazione in Parlamento.

In sintesi il decreto, scandito in due brevi articoli, amplia per i sindaci i poteri di intervento, prevenzione e contrasto nelle situazioni urbane di degrado, quali la diffusione dello spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento e l’esercizio della prostituzione in strada, l’accattonaggio molesto, i fenomeni di violenza legati all’abuso di alcol, le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili, nonché l’abusivismo commerciale e l’illecita occupazione di suolo pubblico (articolo 2).

Il decreto prevede che dei provvedimenti presi dal “primo cittadino” sia comunque data comunicazione preventiva al Prefetto, anche ai fini della predisposizione di strumenti idonei alla loro attuazione, ma attribuisce al sindaco un ruolo specifico di concorso nella attività di coordinamento fra la polizia locale e le Forze di Polizia statale, nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno. “Quello che vogliamo creare è una sinergia sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci; questi ultimi, però, d’ora in poi avranno un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio”, ha puntualizzato nei giorni scorsi a commento del decreto il ministro dell’Interno Roberto Maroni, il quale però non vuole sentir parlare, come spesso si è fatto, di “sindaci sceriffi”. “I sindaci – ha proseguito il ministro – potranno utilizzare questi nuovi poteri per difendere l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Con il primo termine si intende l’integrità fisica della popolazione mentre con il secondo un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile. Ora – ha concluso Maroni – mi aspetto idee creative sulla sicurezza da parte dei sindaci”.

L’ANCI ha intanto già avviato la raccolta delle ordinanze emesse dai Comuni in tema di sicurezza urbana e di incolumità pubblica con l’obiettivo, individuato proprio nel corso della Conferenza Stato-Citta’ del 5 agosto, di predisporre un monitoraggio da condividere con il Ministero dell’Interno e per realizzare una banca dati in materia che sarà poi resa accessibile ai comuni. La banca dati conterrà “i provvedimenti, le indicazioni su possibili quesiti di ordine giuridico-amministrativo, [e] altre informazioni relative a decisioni adottate dalle prefetture, anche al fine di monitorare i settori d’intervento e valutare nel tempo eventuali aggiornamenti alla casistica fissata nel decreto del Ministro dell’Interno”, ha spiegato il segretario generale della Associazione dei Comuni Italiani, Angelo Rughetti, il quale ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai sindaci chiedendo loro di collaborare inviando all’ANCI tutti i documenti utili.

Qui di seguito il testo completo dei due articoli del nuovo decreto sui poteri speciali dei sindaci in materia di sicurezza siglato dal ministro dell’Interno Roberto Maroni il 5 agosto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9-8-2008:

Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana: “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

Art. 2. – Interventi del sindaco: “Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”.

Più informazioni

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.