Le propagazioni di fumo, calore, rumore, odori e simili sono un problema particolarmente diffuso, in particolare d’estate. Qualora le immissioni siano provocate da parti comuni, ad esempio dalla caldaia, dall’ascensore, dall’autoclave, eccetera, è sempre obbligo dell’amministratore intervenire sulla cosa o sull’impianto comune per far cessare le immissioni medesime, direttamente o tramite l’assemblea. Pertanto quest’ultima, investita del problema, deve assumere le opportune decisioni, con sollecitudine, per risolvere la questione ad evitare possibili ripercussioni legali del tipo richiesta di risarcimento del danno.
Quando invece le immissioni provengono da cose di proprietà esclusive dei singoli condomini, l’amministratore si ritrova con poteri limitati se non addirittura esclusi. Nel caso in cui le immissioni afferiscano a rapporti tra condomini (ad esempio il volume alto di televisore e radio, il camminare con gli zoccoli, l’abbaiare del cane, eccetera) la vertenza riguarda i singoli interessati. L’amministratore può intervenire qualora vi siano inosservanze del regolamento condominiale con previsioni al riguardo. In questo caso l’amministratore può essere chiamato ad intervenire alla luce della disposizione dell’art. 1130 c.1 del codice civile. Il condomino danneggiato rimane tuttavia legittimato ad agire in via autonoma.
Qualora le immissioni eccedano il limite della normale tollerabilità (art. 844 c.c.) è possibile ricorrere al giudice per farle cessare, se del caso attraverso procedura d’urgenza di cui all’art. 700 codice di procedura civile.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.