Ribaltamento

Caccia, le associazioni ambientaliste: “La Corte Costituzionale annulla disposizioni illegittime della Regione Liguria”

"Controlli faunistici di competenza esclusiva degli agenti venatori pubblici e non delle squadre di cacciatori"

Caccia, cacciatore

Liguria. “Con la sentenza numero 139 del 23 maggio scorso e depositata oggi, la Corte Costituzionale su ricorso del Governo del febbraio 2016 (dopo un dettagliato esposto delle associazioni per la tutela della fauna Lac, Wwf, Enpa, Lipu e Lav), ha annullato cinque disposizioni illegittime in materia di caccia varate dalla Regione Liguria nel dicembre 2015”.

Ad annunciarlo sono le associazioni ambientaliste di Lega Abolizione Caccia, Wwf, Enpa, Lipu e Lav, che specificano come “a seguito del pronunciamento della Consulta, la Regione Liguria è stata sconfitta su tutta la linea e risultano pertanto annullate cinque disposizioni contenute nella legge regionale numero 29 del 30 dicembre 2015”.

In particolare, “sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che abilitano le squadre di cacciatori o altri cacciatori privati (i cosiddetti selecontrollori) alle operazioni di controllo faunistico diverse dalla caccia vera e propria; pertanto il contenimento del cinghiale (caso tipo) nei periodi di caccia chiusa, e/o nelle aree orbane, o nelle oasi di protezione faunistica, spetta esclusivamente agli agenti venatori pubblici; lo smantellamento parziale delle polizie provinciali, più volte criticato (vedasi i danni prodotti a Genova dall’amministrazione Doria), si rivela ora un boomerang per la pubblica amministrazione locale; non è possibile sostituire i guardiacaccia pubblici con cacciatori privati per le azioni di contenimento delel specie problematiche per l’agricoltura”.

“E’ da subito vietato abbattere gli ungulati precedentemente feriti, se il loro rinvenimento avviene nelle zone di divieto o nei successivi giorni di ‘silenzio venatorio’ (martedì e venerdì) dei periodi di caccia aperta a daini, caprioli e camosci, poiché le norme regionali avevano forzatamente derogato alla legge statale sulla caccia; in pratica il cacciatore non può recarsi in zone di divieto o in giorni di divieto col fucile o la carabina, per ricercare ed abbattere ungulati precedentemente colpiti il giorno prima”.

“La Consulta – spiegano ancora le associazioni – ha dichiarato incostituzionali anche altri due articoli, sui cui la Regione aveva già fatto dietrofront (allenamento cani da caccia in periodo di divieto venatorio, giornate supplementari di caccia vagante a chi sceglie di esercitare la caccia in via esclusiva da appostamento)”.

Le associazioni non nascondono la loro soddisfazione: “Siamo estremamente soddisfatti del pronunciamento della Consulta, che conferma in toto le tesi da noi più volte esposte preventivamente all’assessore Mai ed al consiglio regionale, che come al solito ha scientemente approvato disposizioni in plateale contrasto con la normativa venatoria statale”, affermano le associazioni ambientaliste che avevano sollecitato il Governo ad impugnare le norme ora bocciate.

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