Replica

Ambulante inseguito e fermato in centro a Finale, l’associazione delle guardie giurate: “Hanno agito secondo la legge”

L'associazione che rappresenta le guardie giurate risponde per le rime alle parole del consigliere Simonetti

Loano Guardie GIurate Spiagge

Finale Ligure. L’associazione Guardie Riunite d’Italia, che rappresenta le guardie giurate, replica alle affermazioni del consigliere comunale di Finale Ligure Simona Simonetti sull’episodio avvenuto il 20 agosto scorso in centro a Finale Ligure, con l’inseguimento e il placcaggio di un venditore ambulante “in fuga”.

“La Legge 101 del 6 giugno 2008 ha modificato l’articolo 138 del TULPS e le Guardie Particolari Giurate, sono inquadrate giuridicamente come “incaricati di pubblico servizio” nell’espletamento di servizi e funzioni, non solo più riservate alle proprietà mobiliari e immobiliari dei privati, così come da art. 133 e 134 TULPS, ma estese secondo il parere del Consiglio di Stato 1247/2008 ad attività che per l’incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l’alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alla forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative”.

“Tutto ciò rientrante in quella che viene definita “Sicurezza complementare” che ha modificato le funzioni descritte dal Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per cui, ai sensi dell’art. 256 bis, è da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate” aggiunge l’associazione.

“Le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti con la delibera di giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, stabiliscono che il concessionario delle spiagge libere attrezzate deve garantire un servizio di “sorveglianza”. Anche se la Regione ligure, molto genericamente ricomprende nella “sorveglianza” un servizio di sicurezza ad un privato, lo stesso rientra nelle competenze specifiche qui sopra riportate da svolgere da guardie particolari giurate, attraverso un contratto sottoscritto con l’istituto di vigilanza. In merito alle funzioni delle guardie particolari giurate precisiamo che la guardia particolare giurata non è colui che deve garantire solo la sicurezza con la sola presenza (sicurezza passiva riservata ad ogni cittadino e per cui non si ha bisogno di alcuna licenza prefettizia o titolo di Polizia) ma, così come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, a Roma in data 03 dicembre 2010 avverso la sentenza del tribunale di Genova del 03.02.2010, l’espletamento dei compiti di custodia e vigilanza, per i quali occorre la licenza prefettizia, implica l’esercizio di poteri d’intervento diretto per la prevenzione o repressione delle aggressioni delle proprietà mobiliari o immobiliari altrui”.

E l’associazione aggiunge: “Il potere d’intervento che è stato messo in pratica dalle guardie particolari giurate che, nell’espletamento delle proprie funzioni, secondo il compito affidato dal contratto registrato tra gestore della spiaggia e istituto di vigilanza, hanno invitato il venditore a non esercitare un’attività illecita e ad importunare i fruitori dei servizi in una spiaggia attrezzata”.

“Il venditore ambulante ha reagito con calci e pugni nei confronti delle due guardie giurate riuscendo ad assicurarsi una via di fuga temporanea. Comportamento questo punito dall’art. 336 del codice penale e che ha permesso alle due guardie particolari di adottare le previste procedure di sicurezza e complementari, con cui è stato assicurato alla giustizia il malfattore, per mezzo delle forze dell’ordine sopraggiunte”.

“Tra l’altro, le due guardie particolari giurate sono state refertate presso il locale pronto soccorso con prognosi di 5 e 25 giorni. A livello generale, poi, questa errata visione di ignorare i compiti complementari e sussidiari da parte dei lavoratori della vigilanza privata, ha portato in solo otto mesi del 2018, secondo una statistica A.G.R.I. redatta e formulata secondo le esperienze dirette dei propri iscritti e degli operatori interessati da cronaca giornalistica, a 111 aggressioni fisiche, 56 ferimenti e 7 decessi nell’esercizio dei propri doveri” conclude l’associazione.

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