Sentenza "pilota"

Il marito non è in regola con le tasse: niente permesso di soggiorno a cittadina bengalese, ma lei vince il ricorso

La Questura aveva tradotto l'irregolarità della posizione contributiva in assenza di reddito, ma il legale della donna ha dimostrato che non era così

tribunale genova

Savona. Nel giugno scorso si era vista respingere dalla Questura di Savona la richiesta di permesso di soggiorno per motivi famigliari per l’assenza del requisito reddituale da parte del marito che non risultava in regola con la posizione contributiva. Una cittadina bengalese, però, ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale civile di Genova che ha accolto il suo ricorso pronunciando una sentenza destinata a diventare “pilota” per decine di casi simili.

Il giudice ha infatti stabilito che è illegittimo non rinnovare il permesso di soggiorno ad un cittadino straniero che non sia in regola con il pagamento delle tasse. Ed era proprio questo il caso della donna bengalese che, dal 2011, vive in Italia con il marito (i due nel frattempo hanno anche avuto due figli). La signora, che è stata assistita dall’avvocato Giovanna Vigna, si era vista respingere la domanda per “l’assenza del requisito reddituale e di quello alloggiativo”: per la Questura, infatti, le dichiarazioni dei redditi del coniuge non potevano essere considerate perché, secondo la banca dati dell’Inps, l’uomo non produceva reddito dal 2014.

Tesi contestata dall’avvocato Vigna secondo cui, in realtà, la Questura ha confuso la disponibilità di reddito da parte del cittadino straniero con la regolarità della sua posizione contributiva (oltre ad aver omesso di valutare la situazione famigliare riguardo la presenza di figli, uno dei quali molto piccolo). La difesa ha infatti dimostrato che, seppur non in regola con alcuni versamenti contributivi (un aspetto che andrà ovviamente sanato e sanzionato nelle sedi opportune), il marito della donna ha prodotto un reddito sopra i 17 mila euro nel 2015 e sopra 15 mila nel 2016 e nel 2017 grazie al suo negozio.

Alla fine il giudice Paola Luisa Bozzo Costa del tribunale di Genova ha dato ragione all cittadina straniera scrivendo nella sua sentenza che “l’evasione fiscale non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo di permesso di soggiorno”, ma, sopratutto, che in conseguenza ad una posizione contributiva non regolare “la Questura non può dedurre in via automatica anche l’inesistenza del reddito”.

Il decreto è stato quindi dichiarato illegittimo dal tribunale che lo ha annullato ed ha condannato la Questura ed il Ministero dell’Interno a rifondere le spese di lite per un totale di 1500 euro.

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