La precisazione

Sottotetti di Villanova, lo sfogo del pm Carusi in aula: “Corte d’Appello ha riconosciuto l’interpretazione illegittima”

Il sostituto procuratore ha difeso la linea della Procura: "Restituire un po' di onore al dottor Ceccarelli. Per la Corte il fatto sussiste, ma manca l'elemento soggettivo"

Procura Savona

Savona. Più che un sassolino, dalla scarpa si è levato un “macigno”. Questa mattina, durante la discussione del processo per la vicenda dei sottotetti di Villanova d’Albenga, in aula si è infatti presentato il sostituto procuratore Vincenzo Carusi per sottolineare la correttezza dell’orientamento della Procura.

“Le doglianze dell’appellante (il pm, ndr) sono in parte condivisibili”. Il pm Carusi è partito proprio da questo passaggio della sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato il verdetto del giudice Rossi sul primo processo per la vicenda dei sottotetti villanovesi. “Quando ho letto le motivazioni della Corte d’Appello ho provato sollievo perché i giudici genovesi, seppur confermando la sentenza, dicono che il fatto sussiste”.

“L’Appello – si legge a pagina sei delle motivazioni del pronunciamento di secondo grado – coglie nel segno ritenendo illegittima l’interpretazione dell’articolo 10 N.T.A. del P.R.G. adottata dal Comune di Villanova d’Albenga in deroga ad una legge regionale che riguardava i sottotetti di abitazioni preesistenti, consentendo di fatto di superare gli indici edificatori di zona, sia pure prefiggendosi il risparmio di territorio, obiettivo recepito dalla legislazione regionale, per le nuove costruzioni, solo nel 2008, ma con l’impiego dell’indice edificatorio”.

“Quindi credo sia giusto restituire un po’ di onore al dottor Ceccarelli e all’ispettore Gastaldi che sono stati accusati di incompetenza, vituperati e, addirittura, accusati di cospirazione. Invece hanno semplicemente interpretato correttamente l’articolo 10 del Prg e la legge regionale 24. Tra l’altro, mi preme dire che non era un’interpretazione complicata: l’avrebbe capita anche un bambino visto che è come capire che bisogna fermarsi quando il semaforo è rosso. Per questo sostengo che l’elemento soggettivo sussista” si è sfogato il pm Carusi.

“Un Prg non può derogare una legge regionale. Qui c’è stata una violazione per 74 volte della stessa norma. Il fatto sussiste eccome, ma la Corte d’Appello ha ritenuto che l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in mancanza dell’elemento soggettivo, potesse essere confermata” ha concluso il sostituto procuratore Carusi prima di lasciare l’aula.

Questo il passaggio della sentenza della Corte d’Appello in cui si motiva l’insussitenza dell’elemento soggettivo:

“Deve tuttavia sottolinearsi che la citata disposizione era formulata in termini equivoci, tali da dare spazio alla diversa interpretazione, per illegittima che fosse; che la variante del Prg, il cui iter è stato lungo e complesso, era stata approvata dalla Regione anche con riguardo all’osservazione numero sette poi confluita nell’articolo 10, il cui testo consente di riferirlo – anche – alle nuove costruzioni; che il Comune di Villanova ha sempre interpretata la norma nel senso anzidetto. Tale essendo la situazione, deve concordarsi con il primo giudice sul fatto che sussistevano tutte le condizioni perché gli imputati confidassero nella legittimità di tale interpretazione e perché a loro carico possa ravvisarsi un affidamento incolpevole che esclude il reato sotto il profilo soggettivo”.

leggi anche
sottotetti villanova sequestro
Terza sentenza
Bagarre in aula al processo per i sottotetti di Villanova, ma l’esito non cambia: tutti assolti
sottotetti villanova sequestro
Stesso esito
Processo per i sottotetti di Villanova: assolti amministratori comunali, progettisti e impresa
sottotetti villanova
Precisazioni
Sottotetti a Villanova, progettista e impresa: “Dopo due sentenze un nuovo sequestro, incredibile”
sequestro sottotetti
Ancora sigilli
Sottotetti a Villanova, il tribunale del Riesame conferma il sequestro di sei villette
tribunale savona
La sentenza
Sottotetto “abusivo” a Villanova: 4 assoluzioni in tribunale

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.