Terza sentenza

Bagarre in aula al processo per i sottotetti di Villanova, ma l’esito non cambia: tutti assolti

Il pm aveva chiesto la condanna per il tecnico comunale Orrù, il progettista e l'attuatore: "Dovevano accorgersi che la norma era illegittima"

Villanova d’Albenga. Terzo processo, giudice diverso rispetto ai precedenti, ma stesso esito: questa mattina per la vicenda dei sottotetti di Villanova d’Albenga è stata pronunciata ancora una sentenza di assoluzione dall’accusa di lottizzazione abusiva “perché il fatto non costituisce reato” (per i motivi bisognerà attendere 15 giorni).

A giudizio, per la realizzazione di quattro palazzine, per un totale di ventisei unità abitative, 44 box e dieci cantine in località Coasco, c’erano tre persone: Calogero Gaudenti, legale rappresentante di Marina Verde Spa in qualità di attuatore dell’intervento, Angelo Gaudenti, progettista e direttore dei lavori e Cristian Orrù, tecnico comunale di Villanova d’Albenga (difesi rispettivamente dagli avvocati Mariagela Piccone, Fausto Mazzitelli e Giorgio Cangiano).

A tutti e tre la Procura contestava la lottizzazione abusiva per aver realizzato un totale di 4956 metri cubi di volume residenziale a fronte di un volume realizzabile di 2362. Una violazione che sarebbe stata possibile grazie ai titoli edilizi concessi sulla base dell’articolo 10 del piano regolatore del Comune di Villanova che, secondo la tesi degli inquirenti, era illegittimo.

L’articolo in questione esclude dal computo dell’indice di fabbricazione la parte relativa ai sottotetti nella costruzione delle nuove case (il comma 4 specifica che “i volumi ubicati nei sottotetti non vanno computati ai fini del volume urbanistico dell’edificio e possono essere utilizzati con destinazione d’uso residenziale”).

A Calogero ed Angelo Gaudenti, tra l’altro, veniva contestata anche la violazione della Convenzione Urbanistico Edilizia stipulata con il Comune di Villanova in relazione ad alcune presunte omissioni (la Procura contestava di non aver sistemato alcune aree e di non aver realizzato un parcheggio pubblico ed alcuni servizi). Accusa dalla quale il giudice Marco Canepa ha assolto i due perché “il fatto non sussiste”.

Un verdetto che, a giudicare dalle “scintille” durante la discussione, non pareva così scontato. A differenza del processo per gli immobili di località Vallone – andato a sentenza la scorsa settimana -, questa mattina, in un’aula stracolma (l’udienza è stata seguita da decine di proprietari degli immobili finiti nel mirino della Procura) il pm d’udienza, il Vpo Roberta Mela, sotto gli occhi del sostituto procuratore Vincenzo Carusi presente alla requisitoria, aveva chiesto una condanna per tutti e tre gli imputati: a 5 mesi di arresto e 18 mila euro di ammenda per i Gaudenti, e a sei mesi e 20 mila euro per Orrù. Subito dopo ha preso la parola anche il dottor Carusi che, proprio alla luce di alcuni commenti arrivati dopo i precedenti pronunciamenti sulla stessa vicenda, ha difeso con determinazione l’operato del collega Danilo Ceccarelli: “Qualcuno ha accusato lui e l’ispettore Gastaldi di incompetenza e addirittura di cospirazione, ma loro hanno interpretato correttamente l’articolo 10 e la legge regionale 24. La normativa è chiara: un Prg non può derogare una legge regionale. La Corte d’Appello riconosce che il fatto sussiste, ma non la presenza dell’elemento soggettivo”.

Un punto sul quale, infatti, ha fatto leva il pubblico ministero nella sua requisitoria: “Il fatto che la legge sia stata violata per numerose volte non può fondare l’assoluzione di esperti del settore che avevano gli strumenti necessari per dare una corretta interpretazione della normativa. Inoltre avevano l’obbligo di verificare la conformità delle opere alla normativa urbanistica” ha spiegato la dottoressa Mela. L’accusa ha anche sottolineato che, a dimostrazione del “dolo”, c’era anche il fatto che i volumi non computati erano stati denominati “piani primi” e neppure sottotetti.

Tesi contestata dai difensori degli imputati che hanno sostenuto che ci fosse “totale buona fede” da parte dei loro assistiti. “I permessi sono stati rilasciati in conformità. Se la norma di piano non andava bene spettava alla Regione dichiararla illegittima” ha sottolineato l’avvocato Fausto Mazzitelli che ha aggiunto: “Siccome non è stata dichiarata tale da nessuna delle sedi competenti allora non si può contestare nulla ai tecnici che hanno rilasciato i permessi per costruire”.

“Il giudice penale può disapplicare un titolo edilizio dichiarandolo illegittimo, altrettanto non può fare con una norma di piano” ha precisato l’avvocato Mazzitelli che in merito alla contestazione di aver costruito in assenza di uno Strumento Urbanistico Attuativo ha spiegato: “Il Piano di Villanova è di seconda generazione ed entra maggiormente nel merito della programmazione urbanistica senza rimandare ad altri piani. Per questo la contestazione di lottizzazione non sussiste non era necessario procedere con un Sua”.

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