Certificato antipedofilia, tutti i buchi di un pasticcio che non serve: ecco cosa fare

tribunale Savona

Savona. E’ piombata come una mazzata sul capo di aziende e associazioni: la nuova legge che impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale dei propri collaboratori che hanno a che fare con i minori ha creato una vera e propria ondata di allenatori, catechisti e insegnanti di ballo che si sono riversati in tribunale a chiedere spiegazioni.

Nel mondo del no profit le prime voci sono corse tra martedì e mercoledì, e ieri la bufera lo ha definitivamente travolto. Oggi si cerca di fare un po’ d’ordine raccogliendo informazioni qua e là, ma la verità è che, al momento, come stiano davvero le cose sembra non saperlo nessuno, nemmeno il legislatore.

Volontari esenti. Ieri nelle associazioni serpeggiava il panico: la norma parla di “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate”. Quindi potenzialmente anche tutti i volontari. Il Ministero della Giustizia però ha emesso una nota in cui, basandosi sul fatto che le sanzioni sono applicabili al “datore di lavoro”, esprime il parere che debba sussistere un contratto di lavoro. Volontari esenti, dunque: questa, al momento, dovrebbe essere una certezza (il condizionale è d’obbligo).

E allora a che serve? La decisione di escludere i volontari rende sicuramente più pratico il sistema, ma d’altro canto rischia di svuotare di significato il provvedimento. I casi di pedofilia, storicamente, si annidano in due realtà: quella familiare e quella del volontariato. I casi in cui a rendersi colpevole di molestie è un professionista o un dipendente sono praticamente inesistenti. Controllare gli zii e i nonni è ovviamente impossibile; la norma quindi puntava sui volontari. Poco pratico di certo, ma senza di loro ha ancora senso?

Un contratto, ma quale? La nota del ministero dice che deve esistere “un definito rapporto di lavoro”. Appurato che per un dipendente va richiesto e che per un volontario non pagato no, come comportarsi con quella “zona grigia” fatta di animatori con partita iva e allenatori pagati con compensi sportivi? Il loro inquadramento è “un definito rapporto di lavoro”? Sono retribuiti ma non dipendenti, e nel caso ad esempio dei compensi sportivi non esiste alcun contratto tradizionale.

Il problema privacy. La norma impone al datore di lavoro di richiedere la fedina penale, ma non si può per la privacy. Fino a ieri l’unica soluzione era che il collaboratore andasse a richiederlo e ritirarlo in prima persona; oggi sono arrivati in tribunale i nuovi moduli, per cui ora deve essere il datore di lavoro o il presidente dell’associazione a richiedere il certificato. Ma in ogni caso serve il consenso dell’interessato: in pratica il pedofilo già condannato si autodenuncia. Il paradosso è evidente.

“Turismo giudiziario”. Con il sistema al momento in essere, al casellario del tribunale (7o piano, aperto dalle 8.30 alle 12.30) bisogna andare tre volte: a ritirare i moduli di richiesta, a consegnarli compilati (bisogna farsi dare il consenso da tutti gli interessati), a ritirare i certificati. Per la gioia anche del casellario stesso che si ritrova una mole di lavoro insostenibile.

20 euro, 3 euro, gratis: quanto si paga? Uno dei dilemmi riguarda i bolli, e non è un dettaglio quando le persone in organico sono molte (il costo è a carico del datore di lavoro). Il tribunale di Savona al momento procede così: il Coni è equiparato alle pubbliche amministrazioni, quindi le società sportive affiliate possono richiederlo gratis, presentando lo statuto e una istanza con l’elenco dei nominativi. Al no profit invece (associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali) basta pagare i diritti, 3,54 euro, compilando però un modulo per ogni nome. Le aziende private pagano anche il bollo da 16 euro, quindi in totale quasi 20. Per ottenere il certificato in giornata si paga l’urgenza, altri 3,54 euro.

Per tutti o solo per i nuovi? Altro punto molto controverso. La dicitura “soggetto che intenda impiegare al lavoro” viene intesa da alcuni come “solo in caso di nuove assunzioni”. L’interpretazione più diffusa è invece quella che coinvolga anche chi già è in organico. Un dettaglio decisivo per le cooperative sociali, che hanno centinaia di dipendenti.

Il certificato scade? Un’altra domanda frequente. L’elenco delle condanne può variare nel corso della vita, ovviamente, ed il certificato penale ha perciò una validità di 6 mesi: significa che va richiesto (e nel caso pagato) 2 volte l’anno? Il presidente di un’associazione di Albenga si troverebbe a fare continui viaggi al tribunale di Savona, con evidenti disagi.

Collaboro con più associazioni: mi basta un certificato? Sembra di no. Il motivo è semplice: non è il collaboratore a dare il certificato, è il datore di lavoro che lo richiede al tribunale. Perciò diversi datori di lavoro devono richiederlo autonomamente, il collaboratore in teoria non deve dare il certificato a nessuno.

Allora come evitare la supermulta? La nota di ieri del ministero dice che nella prima fase basta “un’autocertificazione” (per il pubblico, e quindi anche gli affiliati Coni) o “una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà” che attesti l’assenza di condanne legate alla pedofilia. Ma la stessa nota specifica che tale dichiarazione vale solo nel periodo che intercorre tra la richiesta e il rilascio del certificato. Quindi, bisogna immediatamente fare richiesta in tribunale e nel frattempo avere in mano le autocertificazioni dei dipendenti.

In tribunale brancolano nel buio. E non per colpa loro, è evidente: le informazioni che arrivano da Roma sono quasi nulle, frammentarie, e tutte da interpretare. Anzi il casellario, a Savona, sta facendo l’impossibile per trovare soluzioni dettate dal buonsenso. Ma nemmeno loro possono far fronte alle tante domande inventando risposte che, ad oggi, non esistono.

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