Ricorso contro infrazioni multiple rilevate con il sistema “tutor”: innovativa sentenza della Cassazione
Articoli correlati
- Flirt in ufficio, vietato parlarne. La cassazione sentenzia: “Pettegolezzi sono contro la privacy”
- Figli maleducati? I genitori devono pagare i danni: lo dice la Corte di Cassazione
- Polizia stradale, il 2011 si è chiuso con 35 mila verbali e quasi 1000 patenti ritirate
- “Nun te regghe più”: parte la raccolta firme per rendere “illegale” il trattamento privilegiato della classe politica
Innovativa sentenza della Cassazione in materia di ricorsi contro le violazioni del codice della strada rilevate con il “server-tutor”. L’automobilista proprietario di un veicolo che sia stato sanzionato più volte su un lungo tragitto autostradale con il sistema di controllo della velocità tutor potrà infatti ricorrere contro le multe davanti ad un unico giudice di pace, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza di giudici diversi perché commessi in luoghi diversi.
L’importante decisione, presa con la sentenza numero 23881 del 15 novembre scorso, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione. La Suprema Corte ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del giudice di pace di Pistoia, in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, rivelate con il sistema di controllo di velocità “server-tutor”.
La Cassazione, nel merito, sottolineando la legge applicabile, afferma che “in effetti il giudice di pace col suo provvedimento d’inammissibilità ai sensi dell’articolo 23 della legge 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell’articolo 23 della legge 689/81 soltanto per l’ipotesi di tardività dell’impugnazione”.

