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Quesito sul marciapiede condominiale

Marciapiede condominiale: in uso come parte comune da più di vent’anni, negli ultimi tempi un condomino ha posizionato alcune fioriere in cemento sullo stesso, per impedire che, davanti all’accesso ai suoi garages, qualcuno parcheggi. Alle rimostranze fatte giustamente dai condomini, che intendono mantenere l’uso come percorso pedonale (marciapiede), il condòmino ha affermato all’amministratore del condomìnio che esiste un accordo privato e diretto con l’allora costruttore dell’edificio, per cui l’uso del marciapiede davanti all’accesso ai suoi garages è suo esclusivo.

Abbiamo chiesto all’amministratore di richiedere (se esiste) copia di questo atto/accordo, ma lo stesso amministratore afferma che non è in forza al suo mandato (!) richiedere atti di proprietà o accordi presi, e che se i condomini volessero avere tale atto o accordo debbano necessariamente aprire un contenzioso legale direttamente con il condomino inadempiente stesso.

La domanda che vi porgo è quindi questa: l’amministratore ha il dovere di chiarire questa questione, per tutelare la proprietà e le servitù condominiali, nell’interesse di tutti i condomini?

L’amministratore si può sottrarre alla richiesta fatta anche da un solo condominio, che vede leso un suo diritto di usufruire di una parte comune, di volersi far dare e mettere agli atti eventuali accordi presi dai singoli? Grazie per la risposta.

F.A.

Risponde Ivano Rozzi, Centro Studi Anaci Liguria:

Il quesito si instaura in una fattispecie abbastanza comune nei nostri paesi, ove il costruttore, riservatosi l’area residuata della costruzione, decide unilateralmente di contrarre accordi verbali o scritti per concedere utilizzi di tratti del residuato.

Detta usanza, un pò singolare, oggi salta all’attenzione inquanto stimolata dalla sempre maggiore richiesta di spazi da fruire oltre che ad una maggiore crescita di attenzione ed anche per una tolleranza venuta meno nel condominio. Si tratta allora di vedere alcuni brevi passaggi che debbono essere attivati dall’amministratore in quanto depositario del mandato ad amministrare la cosa comune.
In primo luogo egli dovrà accertare obbligatoriamente se il tratto in questione è parte di quelle aree comuni su cui la sua azione è demandata. Se si, deve agire per il rispetto delle norme regolamentari (se presenti) o per mantenere la funzione del bene. Ha dalla sua la possibilità di provvedere alle ricerche necessarie per gli accertamenti della proprietà senza necessità di autorizzazione assembleare, così come dispone dei poteri per agire contro chi lo vuole sottrarre.

Nel caso contrario, qualora emergano dubbi o non chiarezze sulla proprietà o sulla cessione dell’ uso di tale tratto, dovrà tempestivamente informare l’ assemblea che investita del problema, potrà deliberare o meno sulle azioni necessarie per riportare nella disponibilità del condominio il tale tratto, attraverso apposita azione legale. In quanto sul comportamento dell’amministratore va detto che, la mancata tutela degli interessicondominiali , di cui la conservazione di una proprietà comune o di una servitù ne è
parte, costituisce anche valido motivo di revoca del mandato. Saluti al lettore.

Ivano Rozzi

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